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Sentenza

Sentenza del 03/07/2024 n. 631 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Il socio accomandatario uscente è responsabile per mancati versamenti di tributi pregressi, anche in caso di società cancellata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il socio accomandatario uscente ha impugnato atti di riscossione (cartella/atto di intimazione) relativi a debiti tributari della società riferiti ad annualità anteriori al suo recesso, deducendo tra l'altro la nullità o invalidità degli atti per mancata sottoscrizione e per errata indicazione del termine di pagamento.

La decisione

Il giudice ha respinto il ricorso: ha affermato che, ai sensi dell'art. 2290 c.c., il socio accomandatario risponde delle obbligazioni societarie pregresse anche dopo il recesso e anche se la società è stata cancellata; la mancata sottoscrizione della cartella o dell'atto di intimazione non determina nullità quando è pacifica la riferibilità all'amministrazione finanziaria; l'errata indicazione del termine di legge nel provvedimento è mera irregolarità non idonea a produrre la nullità dell'atto, alla luce del principio di tassatività in materia tributaria.

Norme richiamate

  • art. 2290 c.c.

    Il socio accomandatario è responsabile per le obbligazioni sociali sorte prima del recesso; tale responsabilità perdura anche in caso di successiva cancellazione della società.

  • D.P.R. n. 602/1973 (riscossione)

    Gli atti di riscossione (cartelle, intimazioni) sono imputabili all'amministrazione finanziaria; vizi formali non essenziali non comportano automaticamente nullità se è dimostrabile la riferibilità dell'atto all'amministrazione.

  • Principio di tassatività in materia tributaria

    Gli errori o le irregolarità non tassative (es. indicazione inesatta del termine) non determinano di per sé la nullità dell'atto tributario; la nullità è eccezionale e richiede che il vizio comprometta la validità sostanziale dell'atto o il diritto di difesa.

Massime di principio

  • In società di persone il socio accomandatario uscente resta responsabile per i debiti sorti fino al momento del recesso; la cancellazione della società non estingue la responsabilità per obbligazioni pregresse.
  • Nelle contestazioni tributarie è fondamentale verificare la data di insorgenza del debito rispetto al recesso: se il debito è anteriore, la responsabilità personale del socio può sussistere.
  • Vizi formali dell'atto di riscossione (mancata firma, errori formali nel termine di pagamento) sono spesso considerati mere irregolarità e non comportano automaticamente nullità; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare la lesione effettiva del diritto di difesa o l'irrimediabile incertezza dell'atto.
  • Se si contesta la validità della notifica, è necessario allegare e provare elementi concreti che dimostrino l'assenza o l'irregolarità sostanziale della notifica: la mera asserzione non è sufficiente.
  • Misure pratiche per il socio uscente: ottenere al momento del recesso la certificazione dei debiti societari, inserire patti di manleva o accordi di escussione con gli altri soci, e valutare tempestiva azione di rivalsa contro la società o soci subentranti in caso di pagamento di debiti pregressi.

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