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Sentenza

Sentenza del 04/07/2024 n. 4497 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale Imu-Ici - Inesistenza del subalterno oggetto di tassazione - Riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio in 2° grado - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015 e 2016 relativi all'unità catastale Foglio ***, Particella 207, Subalterno 500; il Condominio deduceva che il subalterno 500 fosse inesistente in quanto duplicato del subalterno 502 intestato a XXXXX s.r.l. e produceva, a sostegno, la visura storica catastale che documentava la soppressione del subalterno 500 disposta dall'Agenzia del Territorio nel 2023 per duplicazione. In primo grado il ricorso era stato rigettato: il Comune aveva operato attenendosi ai dati catastali. In appello il Condominio ha allegato la rettifica catastale dell'Agenzia per dimostrare l'inesistenza dell'unità tassata.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la correzione catastale disposta dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio (soppressione del subalterno 500 per duplicazione con il subalterno 502) costituisca prova idonea che la situazione sostanziale dell'immobile non corrispondeva alla rappresentazione catastale utilizzata per gli accertamenti IMU; la situazione di fatto prevale sull'errata rappresentazione catastale. Per le particolarità del caso e perché l'errore non è imputabile a Roma Capitale, le spese di giudizio sono compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • IMU (imposta municipale unica)

    Il Comune può liquidare e accertare l'IMU sulla base dei dati catastali, ma l'accertamento è illegittimo se l'unità immobiliare materialmente non esiste o è stata eliminata a seguito di rettifica catastale.

  • Norme catastali / attività di autotutela dell'Agenzia delle Entrate - Territorio

    La rettifica/soppressione di un subalterno disposta dall'Agenzia per duplicazione costituisce atto idoneo a provare l'inesistenza dell'unità e può avere efficacia retroattiva rispetto agli atti tributari basati su dati non aggiornati.

  • Principio processuale sulla prevalenza della situazione di fatto

    In sede giurisdizionale prevale la prova della situazione sostanziale dell'immobile rispetto alla rappresentazione catastale inesatta; se l'errore catastale non è imputabile all'amministrazione comunale, le spese possono essere compensate.

Massime di principio

  • La situazione sostanziale dell'immobile prevale sulla rappresentazione catastale: una rettifica ufficiale del Catasto (es. soppressione di un subalterno) può far fallire accertamenti IMU basati su dati errati.
  • La decisione di autotutela o la rettifica dell'Agenzia delle Entrate, anche se intervenuta successivamente agli avvisi, è prova rilevante e può avere efficacia retroattiva ai fini dell'annullamento degli accertamenti.
  • Il Comune che si sia limitato a usare i dati catastali non aggiornati non è automaticamente responsabile; in tali casi il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese quando l'errore non è imputabile all'ente impositore.
  • Il contribuente che contesta un accertamento fondato su dati catastali errati deve produrre documentazione ufficiale di rettifica catastale (visura storica, provvedimento dell'Agenzia) per ottenere l'annullamento dell'atto.
  • In casi analoghi è consigliabile attivare l'azione di aggiornamento catastale/autotutela presso l'Agenzia delle Entrate e depositare la relativa documentazione in giudizio per dimostrare l'inesistenza dell'unità soggetta a tassazione.

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