Sentenza del 04/07/2024 n. 4497 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale Imu-Ici - Inesistenza del subalterno oggetto di tassazione - Riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio in 2° grado - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015 e 2016 relativi all'unità catastale Foglio ***, Particella 207, Subalterno 500; il Condominio deduceva che il subalterno 500 fosse inesistente in quanto duplicato del subalterno 502 intestato a XXXXX s.r.l. e produceva, a sostegno, la visura storica catastale che documentava la soppressione del subalterno 500 disposta dall'Agenzia del Territorio nel 2023 per duplicazione. In primo grado il ricorso era stato rigettato: il Comune aveva operato attenendosi ai dati catastali. In appello il Condominio ha allegato la rettifica catastale dell'Agenzia per dimostrare l'inesistenza dell'unità tassata.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la correzione catastale disposta dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio (soppressione del subalterno 500 per duplicazione con il subalterno 502) costituisca prova idonea che la situazione sostanziale dell'immobile non corrispondeva alla rappresentazione catastale utilizzata per gli accertamenti IMU; la situazione di fatto prevale sull'errata rappresentazione catastale. Per le particolarità del caso e perché l'errore non è imputabile a Roma Capitale, le spese di giudizio sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
IMU (imposta municipale unica)
Il Comune può liquidare e accertare l'IMU sulla base dei dati catastali, ma l'accertamento è illegittimo se l'unità immobiliare materialmente non esiste o è stata eliminata a seguito di rettifica catastale.
Norme catastali / attività di autotutela dell'Agenzia delle Entrate - Territorio
La rettifica/soppressione di un subalterno disposta dall'Agenzia per duplicazione costituisce atto idoneo a provare l'inesistenza dell'unità e può avere efficacia retroattiva rispetto agli atti tributari basati su dati non aggiornati.
Principio processuale sulla prevalenza della situazione di fatto
In sede giurisdizionale prevale la prova della situazione sostanziale dell'immobile rispetto alla rappresentazione catastale inesatta; se l'errore catastale non è imputabile all'amministrazione comunale, le spese possono essere compensate.
Massime di principio
- La situazione sostanziale dell'immobile prevale sulla rappresentazione catastale: una rettifica ufficiale del Catasto (es. soppressione di un subalterno) può far fallire accertamenti IMU basati su dati errati.
- La decisione di autotutela o la rettifica dell'Agenzia delle Entrate, anche se intervenuta successivamente agli avvisi, è prova rilevante e può avere efficacia retroattiva ai fini dell'annullamento degli accertamenti.
- Il Comune che si sia limitato a usare i dati catastali non aggiornati non è automaticamente responsabile; in tali casi il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese quando l'errore non è imputabile all'ente impositore.
- Il contribuente che contesta un accertamento fondato su dati catastali errati deve produrre documentazione ufficiale di rettifica catastale (visura storica, provvedimento dell'Agenzia) per ottenere l'annullamento dell'atto.
- In casi analoghi è consigliabile attivare l'azione di aggiornamento catastale/autotutela presso l'Agenzia delle Entrate e depositare la relativa documentazione in giudizio per dimostrare l'inesistenza dell'unità soggetta a tassazione.
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