Cassazione Penale, Ordinanza n. 36743/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 luglio 2026, ha confermato l’affermazione di responsabilità emessa in primo grado nei confronti dell’imputato per furto in abitazione aggravato. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo l’atto di proprio pugno. La Corte ha rilevato che l’impugnazione, proposta dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non era stata sottoscritta da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e l’ha quindi dichiarata inammissibile. Il testo non riferisce ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione delle modalità di proposizione previste dagli artt. 571 e 613 c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha ritenuto legittima la trattazione de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di appello che aveva confermato la responsabilità penale.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, a pena di inammissibilità.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato, escludendo la proposizione personale da parte dell’imputato.
Il ricorso, essendo inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, poteva essere trattato, come avvenuto, nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Il ricorso inammissibile perché proposto personalmente può essere trattato de plano secondo la procedura prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la parte non può sottoscrivere personalmente l’impugnazione: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La legittimazione sostanziale a impugnare va distinta dalle modalità di esercizio del diritto all’impugnazione: la titolarità del diritto non elimina l’obbligo di rappresentanza tecnica richiesto per proporre il ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione inammissibile perché proposto personalmente dalla parte può essere trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36591/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →