Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28414/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IVA per l'anno 2007, contestando alla società contribuente la detrazione dell'imposta relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, collegate a fatture emesse da soggetti ritenuti mere "cartiere". La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato di avere adottato la diligenza necessaria a verificare l'affidabilità dei fornitori e la genuinità dell'operazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 2) omessa valutazione di ulteriori elementi idonei a escludere la consapevolezza di partecipare a una frode carosello; 3) omessa considerazione di una sentenza penale assolutoria pronunciata nei confronti del precedente amministratore. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, poiché la CTR aveva erroneamente posto a carico del contribuente la prova della propria inconsapevolezza, invece di verificare se l'Amministrazione avesse fornito indizi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha censurato la CTR per avere invertito l'onere probatorio in materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, imponendo al contribuente di provare la propria estraneità alla frode anziché richiedere all'Ufficio la dimostrazione, anche per presunzioni, della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario/committente.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la norma è richiamata a sostegno della possibilità per l'Amministrazione di provare, anche mediante presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.

Massime di principio

  • In materia di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • La prova della consapevolezza o della conoscibilità della frode può essere fornita dall'Ufficio anche per presunzioni, valorizzando elementi indiziari quali l'assenza di struttura del fornitore, la sua inidoneità operativa, l'immediatezza dei rapporti e la non corrispondenza tra soggetti formalmente indicati in fattura e soggetti effettivamente coinvolti.
  • Il giudice di merito viola i principi sull'onere della prova se addossa al contribuente l'obbligo di dimostrare la propria estraneità o inconsapevolezza della frode, anziché valutare se gli elementi offerti dall'Amministrazione siano idonei a provare la conoscenza o conoscibilità dell'illecito.
  • Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, la verifica richiesta al contribuente non è una prova positiva della genuinità assoluta del fornitore, ma si colloca nel perimetro della diligenza media dell'operatore economico, da apprezzare alla luce degli indizi forniti dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.