Sentenza n. 16578/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 6.10.2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto l’erronea applicazione di tale disposizione, il difetto di istruttoria, il travisamento e l’erronea presupposizione dei fatti, la contraddittorietà, la violazione di ragionevolezza e proporzionalità e la violazione delle garanzie partecipative. In particolare, ha contestato la rilevanza della vicenda penale posta a fondamento del diniego, sostenendo che essa originava da una denuncia del cugino nell’ambito di una lite di vicinato; ha richiamato la riqualificazione del reato e la successiva remissione della querela, in seguito alla quale il giudice penale aveva dichiarato il reato estinto con sentenza di non doversi procedere. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della partecipazione al procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza comporti un’ampia valutazione discrezionale circa l’integrazione e l’affidabilità del richiedente e che il sindacato giurisdizionale sia estrinseco, limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il diniego era fondato su una vicenda penale emersa mentre l’istanza era in istruttoria e rispetto alla quale, al momento della decisione amministrativa, era già stata esercitata l’azione penale; la successiva estinzione del reato per remissione della querela non incideva sulla legittimità della decisione, che doveva essere valutata in base agli atti disponibili al momento della sua adozione. La valutazione amministrativa della condotta ha finalità e parametri autonomi rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché l’assenza di condanne non esclude che i fatti contestati possano essere considerati ai fini dell’integrazione e della sicurezza pubblica. Il TAR ha giudicato non manifestamente illogica la valutazione complessiva di inaffidabilità e ha escluso la violazione di ragionevolezza e proporzionalità, considerando che il diniego produce conseguenze temporanee, non impedisce la permanenza in Italia alle condizioni già esistenti e non preclude la presentazione di una nuova istanza. Ha respinto anche la censura procedimentale: il richiedente aveva ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e aveva potuto presentare osservazioni, poi superate dall’Amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Ciò chiarito, trasponendo al caso di specie i richiamati canoni ermeneutici, si ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
La disposizione comporta una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico alla concessione della cittadinanza e dell’integrazione del richiedente; nel caso concreto, la valutazione basata sulla vicenda penale è stata ritenuta corretta e non manifestamente illogica.
Egli è stato messo correttamente (e ritualmente) nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni a seguito di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, ex art. 10-bis l. n. 241/1990, esponendo eccezioni che, alla fine, sono state superate dalla determinazione amministrativa negativa.
La garanzia partecipativa è soddisfatta quando il destinatario riceve la comunicazione dei motivi ostativi e può presentare osservazioni; l’Amministrazione può comunque respingerle motivatamente.
art. 8 CEDU
Infine, occorre ricordare che il diniego non preclude la possibilità di poter ripresentare l'istanza nel futuro, per cui le conseguenze sono solo temporanee, e non comportano alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Secondo il TAR, il diniego di cittadinanza non interferisce con la vita privata e familiare quando non altera le condizioni di permanenza in Italia e non preclude una futura ripresentazione dell’istanza.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Infine, occorre ricordare che il diniego non preclude la possibilità di poter ripresentare l'istanza nel futuro, per cui le conseguenze sono solo temporanee, e non comportano alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Il giudice ha escluso, nelle circostanze del caso, un’interferenza nella vita privata e familiare, poiché il diniego lascia invariate le condizioni di permanenza e consente di ripresentare la domanda.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di concessione della cittadinanza per residenza, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel considerare l’integrazione e l’affidabilità del richiedente; il sindacato giurisdizionale è estrinseco e verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, i fatti oggetto di un procedimento penale possono essere valutati autonomamente dall’Amministrazione secondo le finalità pubblicistiche proprie del procedimento, anche in assenza di condanna e indipendentemente dall’esito successivo del processo penale, purché la valutazione si basi sugli elementi disponibili al momento della decisione amministrativa.
- Il diniego di cittadinanza fondato su una valutazione non manifestamente illogica di inaffidabilità non è sproporzionato per il solo fatto di incidere sull’aspirazione del richiedente allo status, quando le sue conseguenze sono temporanee, non modificano le condizioni di permanenza nel Paese e non impediscono una nuova domanda.
- La garanzia di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 è rispettata quando l’interessato è posto in condizione di presentare osservazioni dopo la comunicazione dei motivi ostativi; l’Amministrazione può disattenderle nella determinazione conclusiva.
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