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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05576/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca, poi subentrata una società cessionaria del credito, sui beni della mutuataria e di una terza datrice di ipoteca. Dopo il deposito del progetto di distribuzione e prima dell’udienza ex art. 596 c.p.c., era intervenuto il fallimento della terza datrice; successivamente, nelle more del giudizio di opposizione distributiva, era fallita anche la debitrice esecutata. Il Tribunale di Verona, decidendo sulle opposizioni al piano di riparto, aveva revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’opposizione al progetto di distribuzione proposta dal fallimento della terza datrice, dichiarato improcedibili gli interventi nella procedura esecutiva della cessionaria e del fallimento della terza datrice, e attribuito l’intera somma residua da ripartire al fallimento della debitrice esecutata. La società cessionaria propose ricorso per cassazione con quattro motivi. Tuttavia, il medesimo ricorso era stato già iscritto e definito in altro procedimento di cassazione con sentenza che aveva accolto il terzo e il quarto motivo, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Nel presente procedimento, la ricorrente chiese dichiararsi l’estinzione e la cancellazione dal ruolo, ma non risultava ulteriore attività difensiva delle controparti.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorso iscritto al n. 22380/2021 era identico a un altro già definito dalla Corte con sentenza n. 32146/2023; pertanto, sullo stesso oggetto la Corte aveva già esaurito la propria potestà giurisdizionale. Ne ha conseguentemente dichiarato l’improcedibilità del giudizio instaurato con la duplicata iscrizione a ruolo. La Corte ha anche precisato che non vi era luogo a provvedere sul contributo unificato. Non è stata quindi adottata una nuova decisione nel merito, ma è stato arrestato il secondo procedimento derivante dalla duplicazione dell’iscrizione del medesimo ricorso.

Norme richiamate

  • art. 596 c.p.c.

    richiamato solo per indicare il momento procedurale successivo al deposito del progetto di distribuzione e precedente all’udienza di distribuzione.

Massime di principio

  • Quando un medesimo ricorso per cassazione sia stato già validamente iscritto e deciso in un altro procedimento, la duplicazione della successiva iscrizione a ruolo non consente la prosecuzione di un autonomo giudizio sullo stesso ricorso.
  • Se la Corte ha già pronunciato sul ricorso identico, la sua potestà giurisdizionale su quel medesimo oggetto deve considerarsi esaurita, con conseguente improcedibilità del procedimento duplicato.
  • La duplicazione dell’iscrizione a ruolo di un ricorso già definito non può essere sanata mediante una nuova decisione sul merito nel secondo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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