Cassazione Civile, Ordinanza n. 29214/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero di credito Irpef ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione per gli anni d'imposta 2008 e 2009, poi divenuto esecutivo e seguito da cartella di pagamento. Dopo una conciliazione giudiziale, il contribuente aveva versato quanto concordato e aveva presentato due istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il credito originariamente portato in compensazione si fosse 'rigenerato' e che vi fosse stata una duplicazione di versamento. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile l'art. 38 e tempestiva la domanda, riconoscendo il rimborso; l'Agenzia ha impugnato deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38, sostenendo che non vi fosse alcuna delle ipotesi tipiche di rimborso previste dalla norma, che non ricorresse una duplicazione di versamenti e che, in ogni caso, l'istanza fosse tardiva perché proposta oltre 48 mesi dai versamenti riferiti al 2008 e 2009.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata la censura principale: l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non era applicabile alla fattispecie nei termini prospettati dai giudici di merito, poiché non risultava una vera duplicazione di pagamento; il pagamento eseguito in esecuzione della conciliazione aveva riguardo al credito indebitamente scomputato e al residuo dovuto per l'anno 2009, mentre la pretesa duplicazione andava eventualmente verificata rispetto alle successive dichiarazioni e compensazioni, aspetto non esaminato dai giudici di merito. È stato quindi assorbito il profilo sul decorso del termine di 48 mesi.
Norme richiamate
Istanza di rimborso; termine di 48 mesi
La norma sul rimborso non si applica automaticamente al semplice disconoscimento di una compensazione di credito; la duplicazione di versamento deve essere effettiva e va verificata con riferimento al concreto titolo e al momento in cui l'eventuale pagamento in eccesso si è realizzato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di legge, ed è stata ritenuta fondata nella parte relativa all'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- L'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 consente il rimborso solo quando vi sia un effettivo versamento indebito nelle ipotesi previste dalla norma; il mero recupero di un credito indebitamente compensato non coincide, di per sé, con una duplicazione di pagamento.
- Quando un credito d'imposta è stato anticipatamente compensato e poi recuperato dall'ufficio, occorre distinguere tra il pagamento relativo al recupero e l'eventuale ulteriore prelievo o compensazione successiva: la duplicazione va verificata in relazione ai singoli anni d'imposta e alle successive dichiarazioni, non in modo astratto.
- Il diritto al rimborso per asserito pagamento in eccesso non può essere riconosciuto senza un accertamento puntuale del nesso tra i pagamenti effettuati, l'anno di competenza del credito e le successive operazioni fiscali che abbiano inciso sul medesimo importo.
- Se la ratio della domanda di rimborso è la pretesa duplicazione derivante dal disconoscimento di una compensazione, il giudice deve accertare se, dopo il recupero, vi sia stato un effettivo secondo pagamento dello stesso tributo o importo; in difetto, l'art. 38 non è applicabile.
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