Cassazione Penale, Ordinanza n. 11670/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e, in parte, meramente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 25/06/2025. I motivi, riproduttivi di censure già svolte in appello, riguardavano: 1) la dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio presso la casa circondariale, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita diversamente; 2) la dedotta eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti. La Corte ha rilevato che la notifica era stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poiché lo stato di detenzione era sopravvenuto il giorno successivo alla notifica ed era stato rappresentato dal difensore solo in sede di conclusioni scritte. Quanto alla pena, la Corte ha richiamato i principi sulla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione del trattamento sanzionatorio e ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla gravità della condotta, sulle modalità decettive, sul rilevante danno patrimoniale e sulla pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
la notifica del decreto di citazione eseguita presso il difensore di fiducia è corretta quando lo stato di detenzione dell'imputato è sopravvenuto dopo la notifica e non era già noto al momento dell'adempimento.
la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare in conformità ai criteri legali di commisurazione.
la graduazione della pena deve essere sorretta da un percorso argomentativo che valorizzi gli elementi rilevanti del fatto e della personalità dell'imputato.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla notifica del decreto di citazione è infondata quando la notificazione sia stata validamente eseguita al difensore di fiducia secondo le forme di legge e lo stato detentivo dell'imputato sia intervenuto solo successivamente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione ometta di confrontarsi con gli elementi rilevanti o si presenti apparente; è invece sufficiente un richiamo coerente alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, al danno cagionato e alla personalità dell'imputato.
- Le questioni già dedotte e disattese in appello, se riproposte senza nuovi profili decisivi, possono essere dichiarate manifestamente infondate in sede di legittimità.
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