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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12559/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze riproponevano questioni già decise dal giudice di merito con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità. Ha inoltre richiamato l'art. 616 c.p.p. per le conseguenze economiche dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Dal testo emerge che il ricorso censurava profili già esaminati e respinti in sede di merito; in particolare, la difesa contestava la valutazione della gravità del fatto e la mancata concessione di una attenuazione sanzionatoria, a fronte di un'evasione durata sette mesi. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non meritevoli di ulteriore scrutinio perché già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
  • In sede di legittimità non può ottenersi una nuova valutazione del fatto o della gravità della condotta se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione congrua e non viziata nei limiti del controllo di cassazione.
  • La durata dell'evasione può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di particolare gravità del fatto e come elemento ostativo a una attenuazione sanzionatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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