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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25641/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha poi presentato dichiarazione di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p.; in conseguenza di tale rinuncia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il merito del motivo di impugnazione non è stato esaminato in ragione della rinuncia.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 4/11/2011 con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari. Denunciava la mancanza di motivazione per l'omessa valutazione della documentazione depositata in occasione dell'udienza camerale del 21/12/2021, a sostegno della dedotta sopravvenuta mancanza o attenuazione delle esigenze cautelari e della possibile applicazione di una misura meno afflittiva.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Consente al tribunale di riesaminare le misure cautelari disposte dal GIP; nel caso concreto il tribunale ha esercitato tale funzione e ha confermato l'ordinanza impugnata.

  • art. 589 comma 2 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso stesso; la rinuncia impedisce l'esame del merito delle questioni dedotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente, in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia, di sostenere le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (qui €500,00).

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso (art. 589 comma 2 c.p.p.) comporta l'inammissibilità dello stesso e impedisce che il giudice di legittimità entri nel merito delle doglianze.
  • Se si deduce carenza di motivazione per mancata valutazione di documenti o di sopravvenute esigenze cautelari, è necessario depositare e motivare tempestivamente la documentazione e mantenere il ricorso (non rinunciare) per ottenere l'esame di merito.
  • Il tribunale, chiamato a riesaminare misure cautelari ai sensi dell'art. 309 c.p.p., può confermare la decisione del GIP se ritiene sussistenti le esigenze cautelari; la mera allegazione di documentazione non valutata può costituire motivo di impugnazione valido solo se il ricorso resta attivo.
  • La dichiarazione di rinuncia espone il rinunciante a conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre il rapporto costi/benefici prima di rinunciare a un ricorso.
  • Per impugnare efficacemente la conferma di una misura cautelare è utile dimostrare con elementi concreti e documentali la sopravvenuta cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari, evitando ritardi procedurali che possano pregiudicare l'esame del ricorso.

Testo integrale

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