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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5890/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di detenzione per la vendita di 57 confezioni di profumo con marchi contraffatti e aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione (rideterminando la pena). Nel ricorso in Cassazione la ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla materialità del reato di contraffazione, sostenendo che il falso era "grossolano" e la dicitura indicava uso meramente descrittivo, perciò non idoneo a trarre in inganno i consumatori; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, rilevando che le modalità di acquisto (fattura regolare, pagamento con assegni) dimostravano l'assenza di consapevolezza della contraffazione; (iii) intervenuta prescrizione del reato di ricettazione alla data del 5 settembre 2022 e, con atto separato, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. (comma 2) per non computare le attenuanti ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione (presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost.), invocando anche l'istanza ex art. 23 L. n. 87/1953.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni: il ricorso era generico e reiterativo delle censure già proposte in appello senza confronto critico con le motivazioni rese dal giudice di secondo grado; le doglianze che richiedevano una diversa valutazione del compendio probatorio sono inammissibili. Sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (i) in ordine alla contraffazione, ha richiamato il principio secondo cui l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo finalizzato a preservare l'affidamento nei marchi, sicché la grossolanità del falso non esclude la configurabilità del reato; (ii) in ordine all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che le modalità dell'acquisto (fattura, assegni) non escludono la consapevolezza dell'imputata e che la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione; (iii) la censura sulla prescrizione della ricettazione è manifestamente infondata: il termine prescrizionale di 10 anni a partire dalla data di commissione (indicata nel settembre 2014) non era raggiunto, e la questione di costituzionalità dell'art. 157 c.p. (comma 2) è stata ritenuta infondata nella giurisprudenza consolidata, poiché la scelta legislativa è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La norma punisce la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti; la Corte interpreta il reato come finalizzato a tutelare la fede pubblica (l'affidamento nei marchi) e come reato di pericolo, per cui la grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato e non è necessaria la realizzazione dell'inganno.

  • art. 157 cod. pen. (comma 2)

    La norma determina i criteri per il calcolo della prescrizione in base al massimale edittale. La Corte conferma l'orientamento secondo cui il legislatore può escludere dal calcolo le attenuanti speciali (a differenza delle aggravanti), e la scelta non è ritenuta irragionevole tale da violare gli artt. 3 e 27 Cost.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per lamentare una presunta disparità di trattamento e violazione dei principi costituzionali; la Corte ritiene che la censura non sia fondata perché la disciplina penale sulla prescrizione rientra nella discrezionalità legislativa e non configura un'arbitraria disparità.

  • art. 23 L. n. 87/1953

    Norma procedurale invocata per sollevare questione di legittimità costituzionale; la Corte non ha accolto la questione e ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa all'illegittimità di art. 157 c.p.

Massime di principio

  • Il reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica: non è necessaria la prova che gli acquirenti siano stati effettivamente indotti in errore; la grossolanità del falso non esclude automaticamente la rilevanza penale.
  • Le censure che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio e della credibilità delle risultanze di fatto sono inammissibili in Cassazione se non si confrontano criticamente con le motivazioni del giudice di merito.
  • Le modalità di acquisto (es. fattura, pagamento con assegni) non escludono di per sé la consapevolezza della contraffazione; l'elemento soggettivo può essere desunto dal complesso delle circostanze e dalla motivazione dei giudici di merito.
  • Il calcolo della prescrizione segue i criteri di legge (art. 157 c.p. e giurisprudenza): la scelta normativa di non computare le attenuanti ad effetto speciale nel massimale per la prescrizione è ritenuta compatibile con la Costituzione nella giurisprudenza consolidata.
  • La proposizione di motivi già esaminati e respinti in sede di appello, senza argomentare sul perché la motivazione di secondo grado sarebbe errata, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (es. somma a favore della cassa delle ammende).

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