Cassazione Penale, Ordinanza n. 36944/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 16 aprile 2026 della Corte d'appello di Napoli, che, recependo la concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato insufficienza della motivazione per l'omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è consentita contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. In tale sede sono ammissibili soltanto motivi concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.
La sentenza pronunciata in seguito al concordato in appello è ricorribile per cassazione soltanto per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; non è consentito dedurre l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.
Nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. non costituisce motivo ammissibile.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. peli., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
La Corte ha applicato la disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso fondato su una doglianza non consentita contro la sentenza emessa a seguito del concordato in appello.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
- Non è ammissibile, contro una sentenza di concordato in appello, una doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
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