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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2727/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Vaccalluzzo avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22/02/2024 per omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione (richiesto dall'art. 581 c. 1-ter/1-quater c.p.p.). Il ricorrente contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo: (i) l'erronea indicazione del numero di registro (corretto: n. 615/2023 RGNR); (ii) che al momento della prima sentenza e del conferimento del mandato era detenuto (arresti domiciliari presso comunità terapeutica, con rinuncia a presenziare trasmessa dal carcere di Vercelli), perciò l'obbligo di deposito non dovrebbe operare; (iii) che, comunque, l'atto di appello conteneva una dichiarazione di domicilio minima ma presente ("residente e domiciliato in Catania, via Marchese n.11").

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il giudizio. La Cassazione ha affermato che, quando lo stato di detenzione risulti dagli atti, le notificazioni all'imputato detenuto devono comunque essere eseguite "a mani proprie" nel luogo di detenzione e che la norma che impone il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione non si applica al detenuto (anche se detenuto per altra causa). Il provvedimento impugnato è quindi annullato perché basato su errata interpretazione dell'art. 581 e degli artt. 156 e 164 c.p.p., nonché in considerazione del diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter / comma 1-quater)

    introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte ha ritenuto che la previsione che richiede il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione non trova applicazione quando l'impugnante sia detenuto; in tal caso prevale l'obbligo di notificare "a mani proprie" nel luogo di detenzione

  • art. 156 cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 4 (modifiche art.10, comma 1, lett. h) n.1, d.lgs. n.150/2022)

    Le notificazioni all'imputato detenuto sono "sempre" eseguite nel luogo di detenzione anche se sia stata dichiarata o eletta diversa dimora; il comma 4 estende la regola anche al detenuto per altra causa

  • art. 164 cod. proc. pen.

    La determinazione del domicilio dichiarato o eletto vale per le notificazioni, ma tale validità è circoscritta dal principio dell'art. 156 che impone la notificazione nel luogo di detenzione quando lo stato di detenzione risulti dagli atti

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per il principio del diritto di accesso effettivo alla giustizia: le regole procedurali non possono impedire ingiustificatamente l'accesso dell'imputato detenuto al rimedio d'impugnazione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33 e art. 10)

    Ha introdotto e modificato disposizioni sul regime delle notificazioni e sui requisiti formali degli atti di impugnazione; la Corte interpreta tali modifiche alla luce del principio che la notificazione nei confronti del detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione

Massime di principio

  • Se lo stato di detenzione dell'imputato risulta dagli atti, le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione "a mani proprie" anche se è stata dichiarata o eletta diversa dimora
  • L'obbligo di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione (a pena di inammissibilità) non si applica all'impugnante detenuto; la mancata dichiarazione non può essere usata per dichiarare inammissibile l'appello del detenuto
  • Lo stato di detenzione "per altra causa" non modifica la regola: vale l'obbligo di notificazione nel luogo di detenzione indipendentemente dalla causa della detenzione
  • Errori formali (es. indicazione errata del numero di registro) vanno valutati nel contesto: se non incidono sui requisiti di ammissibilità sostanziali l'annullamento dell'atto per mera irregolarità formale può non essere giustificato
  • Le esigenze di rispetto dell'art. 6 CEDU impongono un'interpretazione delle norme processuali che eviti di precludere l'accesso effettivo all'impugnazione per i detenuti; i giudici devono garantire modalità di notificazione compatibili con tale principio

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