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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11803/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, censurando il rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo e secondo grado per omesso rinvio dell'udienza del 23 settembre 2020 da parte del giudice dell'udienza preliminare, nonostante fosse stato allegato un legittimo impedimento dell'imputato. La doglianza riguardava quindi la mancata considerazione del preteso impedimento a comparire per un concomitante impegno professionale e civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha osservato che il diniego di rinvio era stato correttamente fondato, da un lato, sulla mancata documentazione del concorrente impegno professionale davanti al giudice penale e, dall'altro, sul fatto che l'ulteriore impegno relativo a un'udienza civile non integra, secondo giurisprudenza costante, un legittimo impedimento idoneo a imporre il rinvio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamato implicitamente come disciplina del legittimo impedimento e del rinvio dell'udienza; la Corte esclude che l'impegno civile dedotto integri un impedimento idoneo a determinare il rinvio e valorizza anche la mancata documentazione dell'impegno professionale.

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza è trattata come motivo di ricorso per cassazione dedotto come vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato deve essere sorretta da adeguata documentazione dell'impegno dedotto; in difetto, il giudice può legittimamente rigettarla.
  • Un concomitante impegno a partecipare a un'udienza civile, di regola, non integra un legittimo impedimento idoneo a imporre il rinvio dell'udienza penale.
  • Quando il motivo di ricorso censura il rigetto del legittimo impedimento senza superare tali rilievi, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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