Sentenza n. 6051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 07587/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM che ha irrogato a Wind Tre una sanzione amministrativa pecuniaria di 896.000 euro per l’addebito, in caso di recesso anticipato, di sconti una tantum sul contributo di attivazione e per l’opacità delle informazioni sui costi di disattivazione o trasferimento delle linee fisse
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Wind Tre ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera AGCOM n. 120/21/CONS. Con il primo motivo ha sostenuto che il contributo di attivazione costituisse parte integrante del valore del contratto e che l’art. 1, commi 3 e 3-ter, del d.l. n. 7/2007 non escludesse la possibilità di recuperare, in caso di recesso anticipato, il contributo di attivazione scontato al momento della sottoscrizione. Ha inoltre dedotto che AGCOM avesse illegittimamente equiparato il valore del contratto al prezzo implicito, sostituendosi all’autonomia negoziale delle parti, e che le Linee guida approvate con delibera n. 487/18/CONS e la Comunicazione del 21 dicembre 2018 fossero irragionevoli e sproporzionate. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali censure erano sostanzialmente rivolte contro le Linee guida e la Comunicazione interpretativa e che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro tali atti, poiché la loro lesività era già immediatamente percepibile. Nel merito applicativo, Wind Tre contestava comunque la sanzione sostenendo di avere chiesto soltanto il rimborso parziale del contributo di attivazione scontato. Con il secondo motivo ha censurato l’accertamento della violazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 4, comma 1, della delibera AGCOM n. 252/16/CONS, sostenendo di avere pubblicato i criteri di calcolo dei costi di recesso e di non essere tenuta a indicare gli importi numerici puntuali. Con il terzo motivo ha chiesto la riduzione della sanzione, contestando la valutazione della gravità, l’utilizzo della precedente sanzione e la mancata considerazione di una precedente delibera AGCOM ritenuta favorevole alla propria impostazione.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR Lazio è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto tardive le censure dirette contro la delibera n. 487/18/CONS e la Comunicazione AGCOM del 21 dicembre 2018, in quanto la lesività del meccanismo di calcolo degli sconti era immediatamente conoscibile dalla pubblicazione di tali atti. Ha inoltre affermato che, secondo le Linee guida, il prezzo implicito corrisponde alla media dei canoni mensili riferiti alla durata contrattuale e che la restituzione degli sconti può riguardare soltanto la differenza tra il ricavo atteso, calcolato sulla base di tale prezzo implicito, e quanto effettivamente pagato dal cliente. Ne consegue che non è recuperabile lo sconto applicato una tantum al contributo di attivazione, perché tale importo non viene ripartito sui canoni e non sarebbe comunque stato realizzato dall’operatore se il contratto fosse giunto alla scadenza naturale. La pretesa di Wind Tre di ottenere, anche solo parzialmente, il rimborso del contributo di attivazione scontato era quindi in contrasto con le Linee guida e con la Comunicazione AGCOM. Il Collegio ha anche precisato che le clausole contrattuali difformi dalla disciplina regolatoria, in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, devono considerarsi nulle ai sensi del comma 4. Quanto al secondo motivo, l’obbligo di trasparenza imponeva che i costi di recesso fossero indicati in modo dettagliato già nella pagina web di trasparenza tariffaria e correlati alle singole offerte, così da consentire al cliente di conoscere preventivamente l’importo applicabile. Il riferimento generico al minore tra il canone medio mensile e i costi reali, accompagnato da una tabella che quantificava soltanto alcuni costi e non li collegava chiaramente alle singole offerte, era opaco e insufficiente. Quanto al terzo motivo, AGCOM aveva correttamente esercitato il proprio potere sanzionatorio, valutando gravità della violazione, platea degli utenti coinvolti, effetto di lock-in, pregiudizio economico, vantaggio dell’operatore, opacità delle informazioni, assenza di iniziative riparatorie, organizzazione e personalità dell’agente e fatturato. La precedente sanzione era stata considerata nell’ambito della personalità dell’agente e non come autonoma aggravante. Non sussistevano ragioni per sostituire la valutazione discrezionale dell’Autorità con una nuova quantificazione giudiziale. Wind Tre è stata condannata alle spese del giudizio d’appello, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori, a favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
Le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda; gli eventuali costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
La disciplina distingue i costi reali di dismissione o trasferimento, commisurabili ai costi effettivamente sostenuti, dagli sconti promozionali, che devono essere commisurati al valore del contratto e rispettare equità e proporzionalità.
art. 1, comma 4, d.l. n. 7/2007
Le clausole difformi sono nulle.
Le clausole contrattuali non conformi alla disciplina imperativa sul recesso e alle prescrizioni regolatorie attuative sono nulle.
È richiamato quale fondamento della disciplina applicabile alle informazioni e alle condizioni contrattuali nei servizi di comunicazione elettronica.
art. 71, comma 1, d.lgs. n. 259/2003
Impone obblighi di trasparenza sulle condizioni economiche dell’offerta; la violazione è stata ravvisata nella mancata indicazione chiara e puntuale dei costi di recesso.
art. 98, comma 16, d.lgs. n. 259/2003
Costituisce la base sanzionatoria per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte di AGCOM.
art. 4, comma 1, delibera AGCOM n. 252/16/CONS
La pagina di trasparenza tariffaria deve contenere, per ciascuna offerta, l’indicazione di eventuali costi di attivazione e disattivazione/recesso, con sintetica descrizione delle modalità di calcolo e di tutti gli elementi che li compongono.
Le informazioni sui costi di recesso devono essere chiare, sintetiche, dettagliate e riferite alle singole offerte, non limitandosi a criteri generici o a dati non collegati alle specifiche condizioni commerciali.
I criteri di gravità della violazione, opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità dell’agente e condizioni economiche sono rilevanti per la quantificazione della sanzione.
art. 23, comma 11, l. n. 689/1981
È richiamato dalla parte quale fondamento della richiesta di riduzione della sanzione, ma il giudice ha escluso la presenza di ragioni per rideterminarla.
delibera AGCOM n. 487/18/CONS
Le Linee guida approvate con la delibera definiscono il valore del contratto come prezzo implicito, corrispondente alla media dei canoni mensili, e stabiliscono che la restituzione degli sconti non può comprendere gli sconti applicati una tantum al contributo di attivazione.
Comunicazione AGCOM del 21 dicembre 2018
Chiarisce che nel prezzo implicito rientrano esclusivamente i canoni mensili strettamente legati al servizio e che non sono recuperabili, in caso di recesso, gli sconti sui contributi una tantum o sui prodotti.
Massime di principio
- Quando la disciplina sul recesso nelle comunicazioni elettroniche commisura gli oneri al valore del contratto e alla durata residua della promozione, il valore del contratto può essere determinato sulla base del prezzo implicito, corrispondente alla media dei canoni mensili attesi per l’intera durata contrattuale.
- La restituzione degli sconti in caso di recesso anticipato può riguardare soltanto la differenza tra il ricavo atteso, calcolato sulla base del prezzo implicito, e quanto effettivamente pagato dall’utente fino al recesso; non può comprendere sconti applicati una tantum al momento dell’attivazione, se tali importi non sarebbero stati comunque realizzati dall’operatore alla scadenza naturale del contratto.
- La contestazione della legittimità di linee guida o comunicazioni regolatorie dotate di immediata lesività deve essere proposta nel termine decorrente dalla loro pubblicazione; la loro impugnazione insieme al successivo atto sanzionatorio applicativo è tardiva.
- Gli operatori di comunicazioni elettroniche devono indicare i costi di recesso nella pagina di trasparenza tariffaria in modo dettagliato e direttamente riferibile a ciascuna offerta. Il rinvio a un criterio generico, come il minore tra canone medio e costi reali, o a una tabella non collegata alle singole offerte, non assicura la trasparenza richiesta.
- Nella quantificazione delle sanzioni amministrative, l’Autorità può valorizzare, tra gli elementi relativi alla personalità dell’agente, la precedente sanzione per violazioni delle medesime norme, purché la motivazione distingua tale valutazione dall’applicazione di una specifica circostanza aggravante.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità nella quantificazione della sanzione quando il provvedimento espone correttamente i criteri normativi applicati e non presenta vizi logici o di proporzionalità.
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