Sentenza n. 5640/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 24 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche in presenza di un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa e l’effettiva attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata del ritardo amministrativo e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche quando quest’ultima abbia soddisfatto la pretesa nel corso del giudizio; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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