Cassazione Penale, Sentenza n. 42085/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché ha ritenuto che il reato si sia estinto per remissione di querela. Ha disposto inoltre che le spese del procedimento restino a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. Decisione resa il 17 ottobre 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto da Lotti Felice avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte d'Appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto. Dagli atti è emerso un verbale di remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione della remissione da parte dell'imputato. Sulla base di tale documentazione è stato contestato che il reato fosse ancora perseguibile.
Norme richiamate
art. 340, comma 4, codice di procedura penale
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è richiamata per stabilire che, nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela, le spese del procedimento restano a carico del querelato.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se risultante dagli atti e (come qui) accettata dall'imputato, può estinguere il reato perseguibile a querela di parte e comportare l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio.
- È fondamentale verificare se il reato sia procedibile a querela di parte: la remissione riguarda tipicamente questi reati e non estingue reati procedibili d'ufficio.
- La remissione deve risultare documentalmente dagli atti; la sua validità formale è decisiva per l'estinzione del reato e la conseguente pronuncia di annullamento.
- L'estinzione del reato per remissione non esonera automaticamente il querelato dalle spese processuali: il giudice può mantenere le spese a carico del querelato in base alla normativa richiamata.
- In situazioni analoghe, valutare anche gli effetti civili della remissione (azioni civili separate, eventuali risarcimenti) e verificare se siano necessari adempimenti processuali integrativi per rendere efficace l'estinzione.
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