Cassazione Penale, Sentenza n. 11369/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Modena (25/03/2025) che aveva condannato l'imputato per il reato di evasione ex art. 385, comma 3, c.p.; l'appello deduceva aspecificamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo che l'atto di impugnazione si limitasse a censure generiche e non si confrontasse con la motivazione puntuale del primo giudice (che evidenziava, tra l'altro, la durata dell'allontanamento dagli arresti domiciliari e l'"assenza di alcuna giustificazione" e il "comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni"). Il ricorso per cassazione contestava tale dichiarazione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che l'atto di appello non avesse fornito critiche articolate né si fosse confrontato con il fondamento fattuale e giuridico della decisione di primo grado (in particolare con gli accertamenti sulla durata dell'evasione e la valutazione negativa sulle attenuanti generiche). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di 3.000 euro.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di evasione; la sentenza di primo grado ha ritenuto integrato il reato per l'allontanamento dagli arresti domiciliari per almeno un giorno, argomento che l'appello non ha efficacemente confutato.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente ma il giudice ha ritenuto che, alla luce della durata e delle circostanze dell'evasione, non fosse applicabile e l'atto di appello non ha prodotto argomentazioni specifiche per convincere il giudice del contrario.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disposizione che prescrive i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità; la Corte d'appello ha applicato tale norma per dichiarare inammissibile l'appello, principio poi confermato dalla Cassazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di specificità della critica in appello è proporzionale alla precisione della motivazione impugnata; richiamata per sostenere l'inammissibilità dell'appello che non ha contestato specificamente le ragioni di fatto e di diritto del primo giudice.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione (appello) deve enunciare e argomentare specificamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; censure generiche o assertive rischiano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- L'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla completezza e precisione con cui il giudice di primo grado ha motivato la decisione: più articolata è la motivazione avversa, più articolata deve essere la critica in appello.
- Quando si deduce la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) o si richiedono attenuanti generiche, l'appellante deve confrontarsi puntualmente con gli accertamenti probatori e le ragioni del diniego espresse dal primo giudice (es. durata dell'evento, comportamenti, assenza di giustificazioni).
- L'omissione di una confutazione dettagliata delle risultanze probatorie porta non solo all'inammissibilità del gravame, ma può comportare anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- In fase difensiva è utile indicare testualmente i punti della motivazione che si intendono censurare e produrre argomentazioni e prove specifiche atte a dimostrare l'errore di fatto o di diritto, evitando censure meramente assertive.
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