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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11369/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Modena (25/03/2025) che aveva condannato l'imputato per il reato di evasione ex art. 385, comma 3, c.p.; l'appello deduceva aspecificamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo che l'atto di impugnazione si limitasse a censure generiche e non si confrontasse con la motivazione puntuale del primo giudice (che evidenziava, tra l'altro, la durata dell'allontanamento dagli arresti domiciliari e l'"assenza di alcuna giustificazione" e il "comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni"). Il ricorso per cassazione contestava tale dichiarazione di inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che l'atto di appello non avesse fornito critiche articolate né si fosse confrontato con il fondamento fattuale e giuridico della decisione di primo grado (in particolare con gli accertamenti sulla durata dell'evasione e la valutazione negativa sulle attenuanti generiche). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 3, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di evasione; la sentenza di primo grado ha ritenuto integrato il reato per l'allontanamento dagli arresti domiciliari per almeno un giorno, argomento che l'appello non ha efficacemente confutato.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente ma il giudice ha ritenuto che, alla luce della durata e delle circostanze dell'evasione, non fosse applicabile e l'atto di appello non ha prodotto argomentazioni specifiche per convincere il giudice del contrario.

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che prescrive i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità; la Corte d'appello ha applicato tale norma per dichiarare inammissibile l'appello, principio poi confermato dalla Cassazione.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di specificità della critica in appello è proporzionale alla precisione della motivazione impugnata; richiamata per sostenere l'inammissibilità dell'appello che non ha contestato specificamente le ragioni di fatto e di diritto del primo giudice.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione (appello) deve enunciare e argomentare specificamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; censure generiche o assertive rischiano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • L'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla completezza e precisione con cui il giudice di primo grado ha motivato la decisione: più articolata è la motivazione avversa, più articolata deve essere la critica in appello.
  • Quando si deduce la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) o si richiedono attenuanti generiche, l'appellante deve confrontarsi puntualmente con gli accertamenti probatori e le ragioni del diniego espresse dal primo giudice (es. durata dell'evento, comportamenti, assenza di giustificazioni).
  • L'omissione di una confutazione dettagliata delle risultanze probatorie porta non solo all'inammissibilità del gravame, ma può comportare anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • In fase difensiva è utile indicare testualmente i punti della motivazione che si intendono censurare e produrre argomentazioni e prove specifiche atte a dimostrare l'errore di fatto o di diritto, evitando censure meramente assertive.

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