Cassazione Penale, Ordinanza n. 13389/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso investiva un solo profilo: la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato lo stato di pluripregiudicato dell'imputato e la sua attuale condizione detentiva, elementi ritenuti ostativi a formulare una prognosi favorevole sull'eseguibilità della pena sostitutiva.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della responsabilità, ma prende atto della condanna per tale reato.
richiamato come base della sentenza di condanna oggetto di ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una censura astratta o generica.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva deve misurarsi con i criteri prognostici utilizzati dal giudice di merito, potendo essere negata quando risultino elementi negativi, quali la pluripregiudicatezza e la condizione detentiva attuale, che rendano obiettivamente sfavorevole la prognosi di eseguibilità della pena sostitutiva.
- In sede di legittimità, la mancata critica puntuale delle rationes decidendi poste a base del diniego della pena sostitutiva comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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