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Sentenza

Sentenza n. 3677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza ai fini del condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano il parere negativo della Soprintendenza, relativo a manufatti realizzati nel 1966 e destinati ad autorimesse, uffici, magazzini e tettoie per una superficie complessiva di 2.799 mq, insistenti su un’area vincolata e oggetto di domanda di condono edilizio. Con il primo motivo deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 ed erroneità della motivazione, sostenendo che i vincoli gravanti sull’area non determinassero un’inedificabilità assoluta e imponessero quindi una concreta valutazione di compatibilità paesaggistica, che la Soprintendenza avrebbe omesso, limitandosi a un diniego apodittico. Invocavano inoltre la vetustà delle opere, l’inserimento in un contesto antropizzato e precedenti autorizzazioni relative all’interramento di serbatoi di gasolio. Con il secondo motivo deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40, 60, 61 e 62 delle NTA del PTP n. 15/12 e dell’art. 12 delle preleggi, contestando l’interpretazione data dal TAR e dalla Soprintendenza alla disciplina paesaggistica: in particolare, l’inapplicabilità dell’art. 40, l’estensione analogica del divieto dell’art. 62 a uffici e tettoie e il mancato riconoscimento della possibilità di conservare servizi privati ai sensi dell’art. 60. Riproponevano anche censure relative alla densità edilizia, alla non visibilità delle opere, alla contraddittorietà con precedenti atti e all’incompetenza della Soprintendenza sugli aspetti igienico-sanitari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il parere negativo della Soprintendenza, osservando che, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985, il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce condizione giuridica per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. La Soprintendenza deve valutare esclusivamente la compatibilità paesaggistica dell’abuso, senza svolgere un controllo di legittimità urbanistico-edilizia, ma tale valutazione deve considerare il complesso dei vincoli esistenti e il contesto paesaggistico evolutosi nel tempo. Nel caso concreto il parere era adeguatamente istruito e motivato: valorizzava la collocazione dei manufatti in un’area di rilevante pregio archeologico e paesaggistico, la consistenza e l’estensione delle opere, il loro stato di conservazione, la destinazione industriale e artigianale e l’incidenza sul sedime e sulla prospettiva di fruizione visiva dei luoghi. Il Collegio ha qualificato la valutazione come compatibilità paesaggistica postuma, riferita a opere già realizzate e da esaminare per come il contesto si presenta al momento della decisione. Ha inoltre ritenuto corretta l’interpretazione del PTP n. 15/12: l’area ricadeva nella zona TOc/32 e la stessa domanda di condono indicava una destinazione industriale o artigianale; le tettoie e gli uffici rientravano nel divieto dell’art. 62 delle NTA, riferito alle attività e ai manufatti industriali e artigianali. I precedenti pareri favorevoli non erano decisivi, perché anteriori ai successivi vincoli archeologici e paesaggistici e comunque riferiti a opere non pienamente sovrapponibili a quelle oggetto di condono. Essendo il provvedimento plurimotivato e risultando autonome e sufficienti le ragioni di incompatibilità paesaggistica e di contrasto con il PTP, le ulteriori censure sono state ritenute superflue. Gli appellanti sono stati condannati alle spese, liquidate in 3.000 euro per ciascuna delle due parti appellate, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è condizione giuridica per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria; il parere deve riguardare la compatibilità paesaggistica dell’abuso e non la sua regolarità urbanistico-edilizia.

  • art. 33 l. 47/1985

    La disciplina delle fattispecie di inedificabilità assoluta costituisce il limite rispetto al quale opera la valutazione prevista dall’art. 32; nel caso deciso, il diniego è stato ritenuto legittimo anche senza qualificare il vincolo come inedificabilità assoluta.

  • art. 32, comma 43, l. 326/2003

    Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

    La disposizione conferma la natura necessaria e condizionante del parere dell’autorità tutoria per le opere oggetto di condono realizzate su immobili vincolati.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato per distinguere la valutazione ordinaria di compatibilità paesaggistica ex ante dalla valutazione postuma prevista dall’art. 32 della l. n. 47/1985.

  • artt. 37, 40, 60, 61 e 62 NTA PTP n. 15/12

    Le norme del piano paesaggistico sono state interpretate nel senso di escludere, nella zona interessata, la conservazione dei manufatti e delle attività industriali e artigianali incompatibili con il pregio dei luoghi.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dagli appellanti contro l’interpretazione estensiva dell’art. 62 delle NTA; la censura è stata respinta, ritenendo corretta l’applicazione del divieto ai manufatti concretamente destinati ad attività industriale e artigianale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo, il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo costituisce condizione necessaria per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
  • Il parere paesaggistico previsto dall’art. 32 della l. n. 47/1985 deve limitarsi alla compatibilità paesaggistica dell’abuso e non può trasformarsi in un controllo sulla legittimità urbanistico-edilizia dell’opera, che appartiene alla competenza dell’amministrazione comunale.
  • La compatibilità paesaggistica valutata ai fini del condono è una compatibilità postuma: l’amministrazione deve esaminare l’opera abusiva per come realizzata e il contesto paesaggistico per come evolutosi fino al momento dell’esercizio del potere, sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione concreta.
  • Nel valutare la sanabilità paesaggistica di un abuso, l’autorità tutoria deve considerare il complesso dei vincoli insistenti sull’area e l’intero intervento realizzato; precedenti pareri favorevoli non sono decisivi se anteriori a successivi vincoli o riferiti a opere diverse o non pienamente sovrapponibili.
  • Un provvedimento plurimotivato resta legittimo quando una delle ragioni autonome poste a fondamento del diniego sia adeguatamente motivata e sufficiente a sostenerlo; in tal caso non è necessario esaminare le ulteriori censure riferite alle altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaTitoli abilitativi edilizi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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