Cassazione Penale, Sentenza n. 8903/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Roma (15/01/2024, condanna a 8 mesi e 1.000 euro di multa). Denuncia un contrasto fra il dispositivo enunciato in udienza (secondo il quale le motivazioni sarebbero state depositate dopo 45 giorni) e il deposito effettivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, lett. b) c.p.p., invece del termine più lungo previsto dalla lett. c), rendendo così tempestivo l'appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la deduzione fattuale (presunto contrasto tra dispositivo e motivazione) non è stata documentata: il ricorrente si è basato solo sul proprio ricordo dell'udienza senza allegare prove (registrazione, verbale, atto processuale) atte a dimostrare la riserva di deposizione a 45 giorni. Dal controllo degli atti non risulta una riserva che giustifichi l'applicazione del termine di 45 giorni; pertanto il termine applicabile è stato correttamente individuato nella lettera b) dell'art. 585 (30 giorni) e l'appello depositato il 16/04/2024 è stato considerato tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. b) (termine di 30 giorni) e lett. c) (termine di 45 giorni)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della lett. b) (termine di 30 giorni) perché non è stato dimostrato documentalmente che, in udienza, il giudice avesse riservato il deposito delle motivazioni al termine di 45 giorni; l'eventuale prevalenza di un enunciato orale che proroghi il termine richiede prova documentale.
Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ha rilevato una violazione applicabile: la censura relativa ai termini è stata risolta sulla base dell'art. 585 e dell'assenza di prove a sostegno della ricostruzione fattuale del ricorrente.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione va valutata sulla base dei termini previsti dall'art. 585 c.p.p.; se si deduce un termine prorogato per iniziativa del giudice, questa circostanza deve essere provata con documenti (verbale d'udienza, registrazione, certificato di deposito, ecc.).
- In caso di contrasto fra quanto verbalmente enunciato in udienza e il deposito delle motivazioni, il ricorrente deve conservare e produrre elementi probatori immediati (registrazione dell'udienza, richiesta di verbalizzazione, istanza di rettifica del verbale) altrimenti prevale la data e il termine risultante dagli atti ufficiali.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è prudente proporre l'impugnazione entro il termine più breve applicabile (termine cautelativo) e poi eventualmente ritirarla o modificarla se emerga che un termine più lungo era effettivamente previsto.
- Se si rileva una difformità tra dispositivo orale e motivazione, chiedere subito al cancelliere la verbalizzazione della riserva o una certificazione scritta, e conservare copia del verbale d'udienza; tali elementi sono essenziali davanti alla Corte di legittimità.
- L'assenza di prova documentale a sostegno di fatti decisivi in materia di termini processuali espone al rigetto per inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e sanzioni come la cassa delle ammende).
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