Sentenza n. 10891/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento – previa tutela cautelare – dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato, previa tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che l’avvenuta convocazione del ricorrente e l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio imputato al MAECI. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica in Pakistan e della particolare complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
La domanda cautelare era stata proposta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito poiché, nelle more, è venuta meno la materia di interesse processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio promosso contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione avvia il procedimento richiesto, viene meno l’interesse attuale del ricorrente a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La mera attivazione del procedimento amministrativo, mediante convocazione dell’interessato per la formalizzazione dell’istanza, non equivale al rilascio del provvedimento finale favorevole, ma è sufficiente a far venir meno l’interesse alla specifica domanda giudiziale diretta contro l’inerzia relativa all’avvio del procedimento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un flusso massiccio di richieste e da particolare complessità dell’iter procedimentale.
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