Cassazione Penale, Sentenza n. 17342/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.i.p. che, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione promossa dalla persona offesa per i reati indicati, ha disposto l'iscrizione di Edoardo Mercadante nel registro delle notizie di reato e, contestualmente, l'imputazione coatta nei suoi confronti. Il motivo principale è la violazione delle norme processuali (art. 410, comma 3, e artt. 409, commi 2-5, cod. proc. pen.), in quanto a Mercadante non era stato notificato l'avviso dell'udienza camerale e quindi non è stato messo in condizione di partecipare e difendersi; perciò l'ordinanza sarebbe nulla e abnorme per eccesso di potere rispetto ai poteri del G.i.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'imputazione coatta, ritenendo tale statuizione abnorme e in contrasto con le garanzie difensive della persona non precedentemente indagata e non avvertita dell'udienza camerale. Ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il proseguimento delle indagini/procedure; è dunque mantenuta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ma viene cancellata la parte che avrebbe trasformato tale iscrizione in imputazione coatta.
Norme richiamate
Articolo richiamato per individuare il reato materiale oggetto del procedimento; la sentenza si limita a indicarne la rilevanza nel procedimento ma l'interpretazione centrale è procedurale.
art. 590-sexies, primo comma, cod. pen.
Altro riferimento al titolo di reato contestato nelle indagini; usato per descrivere l'oggetto dell'azione penale, senza che la Corte entri nel merito sostanziale del reato.
art. 410, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in tema di udienza camerale e delle garanzie di partecipazione; la Corte valorizza che il rispetto delle formalità di notifica e delle garanzie difensive è imprescindibile quando il giudice per le indagini preliminari esercita poteri che incidono sulla posizione giuridica di una persona non precedentemente indagata.
art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen.
Disposizioni relative all'avviso dell'udienza al soggetto destinatario di atti che incidono sulla sua posizione. La Corte ritiene che la mancata osservanza di tali disposizioni determini una lesione del diritto di difesa e renda abnorme l'atto di imputazione coatta emesso senza la necessaria partecipazione.
Norma sul registro delle notizie di reato: la Corte distingue tra il potere del giudice di disporre l'iscrizione nel registro (consentito) e il potere di ordinare contestualmente l'imputazione coatta, che è invece un'ingerenza nei poteri del pubblico ministero se rivolta a persona non indagata.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base della censura in cassazione: indica il motivo di ricorso per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte accoglie il ricorso entro i limiti indicati.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari, investito di una richiesta di archiviazione contro ignoti, può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma non può trasformare tale iscrizione in imputazione coatta nei confronti di una persona non previamente indagata senza averle garantito la preventiva partecipazione e notifica dell'udienza camerale.
- L'ordine di imputazione coatta emesso senza le formalità di avviso previste dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. è da considerarsi abnorme e suscettibile di annullamento in sede di legittimità per violazione delle garanzie difensive.
- Quando la decisione del G.i.p. eccede i poteri attribuitigli (ad es. incidendo su posizioni non già sottoposte a indagine), la competenza del pubblico ministero deve essere rispettata: il G.i.p. deve limitarsi all'iscrizione nel registro e lasciare al P.M. il compito di valutare l'imputazione formale.
- In casi simili, la Corte può annullare la sola parte illegittima dell'ordinanza (qui: imputazione coatta) senza disporre il riesame completo o il rinvio, trasmettendo gli atti all'ufficio requirente per le iniziative necessarie.
- La mancata partecipazione alla udienza camerale da parte della persona accusata costituisce una lesione del diritto di difesa che può rendere nullo o annullabile l'atto che le sia stato pregiudizievole; pertanto va sempre verificata la regolare notifica e la possibilità di partecipazione.
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