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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05262/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 21373/2025. Nel dispositivo di tale ordinanza, le spese del giudizio di legittimità erano state distratte in favore dell’Avv. Gerardo Romano Cesareo, indicato come difensore antistatario della parte controricorrente, mentre l’istante ha dedotto che il difensore antistatario e unico difensore del controricorrente era l’Avv. Vitantonio Piemonte; l’Avv. Romano Cesareo risultava invece mero domiciliatario. La domanda era quindi volta a rettificare la statuizione sulle spese, correggendo il nominativo del destinatario della distrazione.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l’esistenza dell’errore materiale nell’ordinanza n. 21373/2025 e ha disposto la correzione del dispositivo, sostituendo il nominativo dell’avvocato destinatario della distrazione delle spese: le spese processuali devono intendersi distratte in favore dell’Avv. Vitantonio Piemonte anziché dell’Avv. Gerardo Romano Cesareo. Ha inoltre ordinato che della correzione sia fatta menzione sull’originale dell’ordinanza corretta. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    La Corte ha fatto applicazione del rimedio della correzione dell’errore materiale per rettificare un evidente refuso nel dispositivo, senza incidere sul merito della decisione originaria.

  • Sez. U., sent. n. 29432 del 14/11/2024

    È richiamato il principio secondo cui non si provvede sulle spese del procedimento di correzione dell’errore materiale.

Massime di principio

  • L’errore materiale nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando risulti evidente dal contenuto dell’atto e dalla richiesta di parte, senza necessità di rimettere in discussione la decisione di merito.
  • Se il dispositivo indica erroneamente il difensore destinatario della distrazione delle spese, la correzione può consistere nella mera sostituzione del nominativo del soggetto effettivamente legittimato a riceverle.
  • Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non deve essere adottata una autonoma statuizione sulle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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