Ordinanza n. 4098/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di Roma in data 19 settembre 2025, notificato al ricorrente in data 11 marzo 2026, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Nella fase cautelare ha dedotto, tra l’altro, la mancanza di partecipazione procedimentale e l’omessa valutazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice ha rilevato che dagli atti risultano l’effettiva assunzione del ricorrente da parte del datore di lavoro originario, documentata dalla comunicazione UNILAV, il reperimento di una nuova proposta di lavoro e il possesso della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, sussistenti profili di fondatezza del ricorso, con particolare riguardo alla mancata partecipazione procedimentale e alla necessità di valutare la possibilità di un permesso per attesa occupazione. Ha accolto l’istanza cautelare non disponendo direttamente il rilascio del permesso, ma ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce delle circostanze e della documentazione depositata, ai fini dell’eventuale rilascio del permesso per attesa occupazione. Il periculum è stato ritenuto adeguatamente fronteggiabile mediante il riesame amministrativo. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio fissata per il 27 ottobre 2026.
Norme richiamate
La norma disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha applicata ritenendo integrati fumus boni iuris e periculum mediante l’ordine di riesame della posizione del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato può essere sospesa mediante ordine di riesame quando emergano, anche sulla base di una cognizione sommaria, profili di fondatezza relativi alla mancata partecipazione procedimentale e all’omessa considerazione di una possibile regolarizzazione della posizione mediante permesso per attesa occupazione.
- Nel riesame della posizione di uno straniero interessato dalla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione deve considerare le circostanze documentate dell’effettiva assunzione originaria, della disponibilità di una nuova proposta lavorativa e del possesso della documentazione sull’idoneità alloggiativa, valutandone l’eventuale rilevanza ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
- Quando le esigenze cautelari del cittadino straniero possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una nuova valutazione amministrativa della posizione, il giudice può accordare una tutela cautelare propulsiva, senza sostituirsi all’Amministrazione nel rilascio del titolo.
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