Ordinanza n. 535/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 401/2024 relativa all’accredito dell’importo spettante sulla Carta del docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 401/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento di un importo da accreditare sulla Carta del docente. Il Ministero ha depositato una nota attestando che Sogei S.p.A., gestore della procedura, avrebbe accreditato l’importo nel borsellino elettronico in data 23 dicembre 2024. Poiché il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 4 aprile 2025, il giudice ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per sopravvenuto integrale adempimento anteriore alla sua proposizione. La data dell’accredito è stata tuttavia ritenuta bisognevole di verifica documentale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo alle parti di fornire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti opportuni e documentati sulla correttezza della data del 23 dicembre 2024 quale momento dell’accredito delle somme dovute. Il Collegio ha previamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza camerale del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
possibile inammissibilità del ricorso
Il giudice deve sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio della possibile inammissibilità, assegnando un termine per il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione deduca di avere integralmente adempiuto al giudicato prima della proposizione del ricorso, il giudice può disporre chiarimenti e acquisizioni documentali per verificare l’effettiva data e portata dell’adempimento.
- L’integrale adempimento del giudicato anteriore alla notificazione del ricorso può determinare l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza, ma la relativa questione deve essere verificata in concreto e sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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