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Sentenza

Sentenza n. 911/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato integrale pagamento di due decreti ingiuntivi del Tribunale di Sassari, con richiesta di ottemperanza per il credito residuo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (gestione liquidatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza ai decreti ingiuntivi n. 1316/2016 e n. 1347/2016 del Tribunale di Sassari, notificati alla Gestione resistente nel dicembre 2016 e non opposti. Ha dedotto che l'amministrazione aveva adempiuto soltanto parzialmente, residuando, secondo i propri conteggi, euro 9.114,02 in relazione al primo decreto ed euro 5.348,62 in relazione al secondo, per complessivi euro 14.462,64, oltre interessi. La Gestione resistente ha contestato i conteggi e ha chiesto il rigetto del ricorso. A causa della complessità della quantificazione, il TAR ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il credito residuo tenendo conto dei pagamenti già effettuati e delle corrette imputazioni.

La decisione

La CTU ha accertato un credito residuo pari a euro 3.510,09 per il decreto ingiuntivo n. 1316/2016 e a euro 2.571,04 per il decreto ingiuntivo n. 1347/2016, per complessivi euro 6.081,13. Con delibera del Commissario Straordinario n. 174 del 29 maggio 2026, la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ha disposto il pagamento dell'intera somma accertata. Poiché il pagamento è intervenuto nel corso del giudizio e le parti hanno concordato sulla definizione della controversia, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Gestione resistente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, nonché delle spese della CTU, liquidate in euro 3.082,80 oltre accessori, in ragione dell'adempimento intervenuto prima della definizione del giudizio e della sostanziale soccombenza dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza ai decreti ingiuntivi non opposti; tuttavia, l'intervenuto pagamento del credito accertato determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere l'esecuzione di titoli giudiziali, l'integrale pagamento del credito accertato nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, se le parti concordano sulla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • Quando la quantificazione del credito residuo richiede la verifica dei pagamenti effettuati e delle relative imputazioni, il giudice dell'ottemperanza può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per acquisire i chiarimenti necessari alla decisione.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della sostanziale soccombenza e tenendo conto del comportamento processuale e dell'adempimento intervenuto nel corso del giudizio.
  • Le spese della consulenza tecnica d'ufficio possono essere poste a carico dell'amministrazione sostanzialmente soccombente quando l'accertamento tecnico si sia reso necessario per determinare l'effettivo importo ancora dovuto in esecuzione del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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