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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31468/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di condanna del Tribunale di Cassino divenuta irrevocabile, rispetto alla quale il condannato ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l'istanza inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che la conoscenza della sentenza fosse avvenuta solo il 3 novembre 2025 e valorizzando elementi interni di ufficio che facevano ritenere la sentenza ostensibile in epoca anteriore. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto invitare l'istante a integrare la documentazione e consentirgli di contraddire; inoltre, la difesa affermava di aver rinvenuto successivamente in cancelleria la richiesta di copia della sentenza del 4 novembre 2025, e sosteneva che gli adempimenti di iscrizione nel casellario e l'estratto esecutivo non erano comunicati all'interessato, il quale non avrebbe avuto ragione di consultare il casellario. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato: ha chiarito che, dopo la riforma Cartabia, il termine di trenta giorni decorre dalla effettiva conoscenza della sentenza, intesa come cognizione degli estremi del provvedimento, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta; ha precisato che non rileva la conoscenza del contenuto motivazionale né degli atti del procedimento. Ha poi affermato che grava sul richiedente un onere di allegazione, soddisfatto solo se siano offerti elementi oggettivi e un principio di prova della data di conoscenza, non bastando mere affermazioni difensive o una data non verificabile. Nel caso concreto, la richiesta di copia prodotta era priva di attestazione di deposito e comunque non bastava a dimostrare la tempestività; parimenti irrilevanti erano gli ulteriori documenti prodotti solo in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato per tardività. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui non era stato fornito un principio di prova idoneo a dimostrare che la conoscenza della sentenza fosse avvenuta solo il 3 novembre 2025; la richiesta di copia della sentenza prodotta in cassazione, priva di attestazione di deposito, e gli ulteriori documenti prodotti tardivamente non consentivano di superare la conclusione di tardività. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Il termine di trenta giorni per proporre l'istanza di rescissione del giudicato decorre dal momento della avvenuta conoscenza della sentenza; la modifica normativa rispetto al riferimento al procedimento impone di avere riguardo alla conoscenza effettiva del provvedimento irrevocabile, non del suo contenuto motivazionale o degli atti del processo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze sulla possibilità di integrare la documentazione e di contraddire; la Corte non ne ricava un diverso criterio decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno del vizio di motivazione e del contraddittorio; la Corte non lo ritiene dirimente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Ai fini della rescissione del giudicato, dopo la riforma Cartabia, il dies a quo del termine decadenziale di trenta giorni coincide con la effettiva conoscenza della sentenza di condanna, intesa come cognizione degli elementi identificativi del provvedimento, dell'autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta.
  • Non è necessario che il condannato conosca l'intero contenuto motivazionale della sentenza o gli atti del procedimento: ciò che rileva è la conoscenza dell'esistenza e degli estremi del provvedimento definitivo.
  • Il richiedente la rescissione del giudicato deve allegare elementi oggettivi e verificabili idonei a rendere credibile l'incolpevole mancata conoscenza del processo o della sentenza; la mera affermazione di una data soggettiva, non supportata da riscontri, non è sufficiente.
  • Documenti prodotti tardivamente o privi di attestazioni oggettive, come una richiesta di copia della sentenza non munita di prova del deposito, non integrano di per sé il principio di prova necessario a superare la verifica di tempestività dell'istanza.
  • Gli adempimenti interni di cancelleria o di ufficio, se non comunicati all'interessato, non sono di per sé decisivi; tuttavia possono concorrere, insieme ad altri elementi, alla valutazione complessiva della conoscenza effettiva della sentenza e della tempestività dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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