Cassazione Civile, Ordinanza n. 18289/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il fallimento della società concedente impugnava il decreto del Tribunale che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo del fallimento della società affittuaria, aveva respinto l'ammissione in prededuzione di un credito di euro 45.974,51 per canoni di affitto di azienda maturati dopo la dichiarazione di fallimento dell'affittuaria. Il Tribunale aveva ritenuto nullo il contratto di affitto per impossibilità giuridica dell'oggetto, per asserite violazioni della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che avevano comportato inagibilità dell'immobile e sospensioni dell'attività; aveva inoltre escluso responsabilità del fallimento affittuario per la mancata restituzione del complesso, valorizzando il subaffitto a terzi e la mancanza di subentro del curatore nel rapporto, poiché il contratto di affitto e di subaffitto sarebbero stati risolti prima del fallimento. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1218, 1256, 1346, 1347, 1418 e 1580 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la nullità per impossibilità dell'oggetto: le prescrizioni amministrative richiamate sarebbero state successive al contratto, le sospensioni dell'attività solo temporanee e l'idoneità degli impianti non contestata all'origine. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1353 e 1593 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il compendio era rimasto nella disponibilità dell'affittuaria sino alla riconsegna del curatore e che il subaffitto era inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva dell'accettazione del concedente; inoltre invocava il giudicato esterno formatosi in altra controversia tra le stesse parti, con accertamento dell'assenza di autorizzazione al subaffitto. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 1256, 1456, 1578, 1591 e 2056 c.c. e degli artt. 92 ss. e 111 l.fall., sostenendo che, anche se il contratto si era risolto prima del fallimento, permaneva il credito per danni da ritardata restituzione del complesso aziendale, da liquidarsi nei canoni convenuti, trattandosi di detenzione sine titulo fonte di responsabilità extracontrattuale e di credito prededucibile.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi, ritenendo errata la declaratoria di nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto, non applicabile al caso in cui l'inidoneità dell'immobile dipenda da mancata conformità a prescrizioni amministrative e non da connotazioni intrinseche radicali del bene. Ha inoltre ritenuto decisivo il giudicato esterno invocato sul difetto di autorizzazione al subaffitto, che precludeva il riesame dell'efficacia del subaffitto e smentiva il presupposto logico del decreto impugnato. Infine ha affermato che la cessazione del contratto prima del fallimento non esclude il credito della concedente per il ritardato rilascio del complesso aziendale, perché la protrazione della detenzione senza titolo da parte della curatela integra responsabilità extracontrattuale e il relativo credito rientra tra quelli prededucibili ex art. 111 l.fall., se causalmente connessi alla procedura. Il decreto del Tribunale di Napoli è stato quindi cassato con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la diversa qualificazione del rapporto; la Corte non fonda la decisione su questa norma ma esclude che le irregolarità dell'immobile comportino nullità, potendo semmai rilevare come inesatto adempimento.
Invocato nel ricorso; la Corte lo richiama tra le norme denunciate senza farne il fulcro della ratio decidendi.
L'impossibilità dell'oggetto va riferita non al bene in sé ma alla prestazione o al contenuto del negozio; non ricorre quando l'inidoneità dipenda da mancata conformità a prescrizioni amministrative.
Richiamato nel primo motivo, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.
La nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto è esclusa nel caso concreto perché le irregolarità amministrative dell'immobile non integrano una radicale impossibilità del contratto.
Richiamato nel primo motivo, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.
Richiamato per contestare la validità/efficacia del subaffitto; la Corte accoglie la censura anche alla luce del giudicato esterno che escludeva l'autorizzazione al subaffitto.
Richiamato nel secondo motivo in tema di rapporto tra concedente e subconduttore/subaffitto.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte riconduce la pretesa al danno da ritardata restituzione del bene più che alla disciplina della clausola risolutiva espressa.
Richiamato nel terzo motivo, senza centrale applicazione nella motivazione.
Il credito per il ritardato rilascio è ricondotto alla detenzione sine titulo del bene e alla responsabilità per la protrazione del godimento oltre la cessazione del titolo.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione del danno da ritardata restituzione secondo i criteri risarcitori.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte afferma la prededucibilità del credito in connessione con la procedura, in base all'art. 111 l.fall.
La prededuzione non è limitata agli effetti dell'attività negoziale della curatela, ma si estende alle obbligazioni derivanti da fatti illeciti o da altri atti/fatti connessi causalmente alla procedura concorsuale.
Massime di principio
- La nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto non ricorre quando l'inidoneità del bene all'uso convenuto dipenda da carenze di conformità a prescrizioni amministrative o autorizzative, imputabili all'inerzia di chi avrebbe dovuto adeguare il bene, e non da una radicale connotazione intrinseca del bene stesso.
- Ai fini dell'art. 1346 c.c., l'impossibilità va riferita alla prestazione o al contenuto del negozio, non al bene considerato in astratto; i profili di irregolarità urbanistica, edilizia o di sicurezza possono incidere sull'esecuzione del rapporto, ma non determinano automaticamente la nullità del contratto inter vivos avente ad oggetto l'immobile o il compendio aziendale.
- Il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, vincola il giudice successivo sul punto accertato con efficacia di premessa logica necessaria della decisione, impedendo un nuovo esame della questione già coperta da giudicato.
- La cessazione del contratto prima del fallimento dell'utilizzatore non elimina il credito del concedente per il ritardato rilascio del bene, quando la detenzione prosegue sine titulo e impedisce il pieno godimento del bene da parte del proprietario.
- Il credito risarcitorio derivante dalla protrazione senza titolo della detenzione del bene, se causalmente connesso alla procedura concorsuale, può rientrare tra i crediti prededucibili ex art. 111 l.fall., anche se il curatore non abbia agito con dolo o colpa e anche se la protrazione derivi da esigenze della massa.
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