Cassazione Penale, Ordinanza n. 11530/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto sussistenti i reati contestati. I tre motivi di ricorso, per come riportati nell'ordinanza, investivano essenzialmente l'apprezzamento del materiale probatorio e la credibilità attribuita dalla corte territoriale all'informativa degli agenti operanti; inoltre veniva dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. La difesa, anche con memoria, ha cercato di contrastare la declaratoria di inammissibilità, ma la Corte ha ritenuto che le censure riproponessero questioni di merito già esaminate e motivate dai giudici di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze attaccassero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva fornito motivazione congrua e logica sull'accertamento dei reati e aveva correttamente valorizzato l'informativa degli agenti operanti. Le censure sulla qualificazione giuridica dell'art. 651 c.p. sono state giudicate generiche perché meramente reiterative di questioni già affrontate e respinte con motivazione puntuale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
uno dei reati ascritti oggetto di conferma in appello; la Corte di cassazione non entra nel merito della loro configurabilità per l'inammissibilità del ricorso.
uno dei reati contestati e ritenuti accertati dai giudici di merito.
uno dei reati ascritti oggetto della decisione di merito.
la censura sulla qualificazione giuridica è stata giudicata generica e sostanzialmente ripetitiva di questioni già decise in appello.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o nella richiesta di una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logicamente coerente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o dell'erronea qualificazione giuridica, si limiti a riproporre questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La scelta del giudizio abbreviato non consente di fondare il ricorso per cassazione su una generica contestazione dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito, se questi hanno motivato adeguatamente sulla base degli elementi acquisiti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause ostative, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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