Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45219/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha dichiarato che l'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta per violazione delle formalità previste (omessa fissazione dell'udienza e assenza del contraddittorio) e ha annullato il provvedimento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio nel rispetto degli artt. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con sentenza del 3/3/2017, irrevocabile il 22/2/2019). Il ricorrente denunciava l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità: la revoca era stata disposta "de plano" senza rispettare il contraddittorio, senza fissare l'udienza e senza la necessaria citazione del condannato e del difensore.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena è disciplinato da questa norma, ma deve svolgersi rispettando le formalità previste dall'art. 666.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola le formalità del procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione (udienza in camera di consiglio, contraddittorio, partecipazione delle parti); la sua inosservanza nei procedimenti di cui all'art. 674 determina nullità assoluta.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Indica i casi tassativi in cui il giudice può provvedere senza formalità e disciplina la comunicazione al Pubblico Ministero e la notificazione all'interessato; tali ipotesi non ricorrevano nel caso esaminato.

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma esemplificativa delle disposizioni esecutive regolate dall'art. 666, a conferma della funzione generale di quest'ultimo.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Ulteriore esempio di norma esecutiva che fa riferimento all'art. 666 per le formalità procedurali, rafforzando il principio della loro tassatività.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod. proc. pen. deve essere decisa nel rispetto delle formalità previste dall'art. 666 cod. proc. pen.; non è ammissibile una revoca "de plano" senza contraddittorio, salvo i casi tassativi dell'art. 667.
  • L'omessa fissazione dell'udienza e la mancata citazione del condannato e del difensore comportano nullità assoluta dell'ordinanza di revoca, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare se ricorre una delle ipotesi di deroga (art. 667) prima di provvedere senza formalità; in mancanza di deroga, è obbligatorio il contraddittorio e la partecipazione delle parti.
  • In una situazione analoga il difensore dovrebbe eccepire immediatamente la violazione procedurale (nullità) per ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio con osservanza delle garanzie processuali.
  • La richiesta del Pubblico Ministero di revoca non solleva il giudice dall'obbligo di rispettare le procedure garantiste: la forma è sostanziale per la validità del provvedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.