Cassazione Penale, Sentenza n. 45219/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha dichiarato che l'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta per violazione delle formalità previste (omessa fissazione dell'udienza e assenza del contraddittorio) e ha annullato il provvedimento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio nel rispetto degli artt. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con sentenza del 3/3/2017, irrevocabile il 22/2/2019). Il ricorrente denunciava l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità: la revoca era stata disposta "de plano" senza rispettare il contraddittorio, senza fissare l'udienza e senza la necessaria citazione del condannato e del difensore.
Norme richiamate
Il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena è disciplinato da questa norma, ma deve svolgersi rispettando le formalità previste dall'art. 666.
Regola le formalità del procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione (udienza in camera di consiglio, contraddittorio, partecipazione delle parti); la sua inosservanza nei procedimenti di cui all'art. 674 determina nullità assoluta.
Indica i casi tassativi in cui il giudice può provvedere senza formalità e disciplina la comunicazione al Pubblico Ministero e la notificazione all'interessato; tali ipotesi non ricorrevano nel caso esaminato.
Richiamata come norma esemplificativa delle disposizioni esecutive regolate dall'art. 666, a conferma della funzione generale di quest'ultimo.
Ulteriore esempio di norma esecutiva che fa riferimento all'art. 666 per le formalità procedurali, rafforzando il principio della loro tassatività.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod. proc. pen. deve essere decisa nel rispetto delle formalità previste dall'art. 666 cod. proc. pen.; non è ammissibile una revoca "de plano" senza contraddittorio, salvo i casi tassativi dell'art. 667.
- L'omessa fissazione dell'udienza e la mancata citazione del condannato e del difensore comportano nullità assoluta dell'ordinanza di revoca, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare se ricorre una delle ipotesi di deroga (art. 667) prima di provvedere senza formalità; in mancanza di deroga, è obbligatorio il contraddittorio e la partecipazione delle parti.
- In una situazione analoga il difensore dovrebbe eccepire immediatamente la violazione procedurale (nullità) per ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio con osservanza delle garanzie processuali.
- La richiesta del Pubblico Ministero di revoca non solleva il giudice dall'obbligo di rispettare le procedure garantiste: la forma è sostanziale per la validità del provvedimento.
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