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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16927/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto dal delitto di rapina di cui all'art. 628 c.p. al furto di cui all'art. 624 c.p., sostenendo che la motivazione sarebbe stata contraddittoria e manifestamente illogica. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 71 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 59, comma 2, c.p. La Corte rileva però che il primo motivo mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, mentre il secondo motivo non era stato previamente dedotto in appello, con interruzione della catena devolutiva e conseguente inammissibilità della censura in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rilettura del compendio fattuale e probatorio, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici. Ha dichiarato il secondo motivo non consentito perché non risultava specificamente dedotto nei motivi di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p., sulla base del riepilogo contenuto nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come titolo di reato oggetto della richiesta di riqualificazione, da rapina a furto.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come diverso titolo di reato invocato dal ricorrente in sostituzione della rapina.

  • art. 71 del D.L. vo 159/2011

    Norma invocata nel secondo motivo di ricorso per dedotta erronea applicazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, anch'esso ritenuto inammissibile per difetto di devoluzione precedente.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È stata applicata la regola di inammissibilità della censura non previamente dedotta nei motivi di appello.

  • art. 24 della parte finale P.Q.M. non presente nel testo

    null

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale fattuale e probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella già operata dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • Le censure di violazione di legge o di erronea applicazione della legge penale sono inammissibili in cassazione se non sono state previamente dedotte come motivi di appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente l'incompletezza o l'inesattezza del riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata.
  • La catena devolutiva del giudizio di impugnazione richiede che il thema decidendum di legittimità sia stato già sottoposto al giudice di appello; in difetto, la questione non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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