Cassazione Penale, Ordinanza n. 31632/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza di merito limitatamente al trattamento sanzionatorio. L’unico motivo dedotto denunciava l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena. I ricorrenti censuravano quindi la misura della sanzione irrogata e, correlativamente, il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza l’inadeguatezza della motivazione sul punto. La Corte osserva però che la doglianza sulla graduazione della pena attiene a profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente quando dia conto dell’uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p.; inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi, non essendo un diritto automatico in assenza di elementi negativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio. Ha affermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, avendo il giudice di merito fatto riferimento ai criteri legali di commisurazione della pena. Ha inoltre ribadito che le attenuanti generiche presuppongono elementi positivi e non possono essere riconosciute per la sola assenza di elementi negativi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice di merito, nella determinazione della pena, deve dare conto dell’impiego dei criteri legali di commisurazione; una motivazione sintetica è sufficiente salvo che la pena si discosti sensibilmente dalla misura media edittale.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; la loro concessione richiede elementi positivi a favore dell’imputato, la cui assenza legittima il diniego.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando mira a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare un vizio giuridicamente rilevante della motivazione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice di merito richiama, anche sinteticamente, i criteri di cui all’art. 133 c.p. e la pena non risulti sproporzionata rispetto alla fascia edittale media.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente: la loro concessione richiede elementi di segno positivo, mentre la sola mancanza di dati negativi non impone il riconoscimento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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