Cassazione Penale, Ordinanza n. 05879/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso. La censura contestava la valorizzazione, ai fini dell'inferenza sulla finalità di spaccio, del dato ponderale della sostanza, del possesso di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi, prospettando in sostanza una diversa ricostruzione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto si risolvesse in una censura di merito, diretta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la censura si risolva in una mera contestazione della lettura probatoria compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione sulla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali sintomatici come il quantitativo rinvenuto, il possesso di strumenti di pesatura e di materiale per il confezionamento delle dosi; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da logica non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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