Cassazione Penale, Sentenza n. 12019/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fiorentino era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta patrimoniale fraudolenta e bancarotta documentale specifica: gli si contestava di aver ceduto fraudolentemente le quote della Termoplastica Sud S.r.l. (operazione del 13/03/2009 a favore di Rossella Bruno), di aver distratto beni sociali (immobilizzazioni per circa €187.000, crediti per circa €365.000 e disponibilità liquide) e di avere così determinato un passivo di circa €1.000.000 a fronte di un attivo inesistente. In Cassazione il ricorrente ha censurato, tra l'altro, la carenza e l'inadeguatezza della motivazione della Corte d'appello (che si era integralmente richiamata alla sentenza di primo grado), il mancato esame delle incongruenze e degli interessi antagonisti nelle dichiarazioni di Rossella Bruno, la mancata verifica della reale situazione patrimoniale della Bruno, il travaso dell'onere probatorio sull'imputato in violazione dei principi in materia di bancarotta, l'asserita qualificazione di amministratore di fatto priva di adeguata argomentazione, e la valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità basata su un semplice documento di insinuazione al passivo (DFI Europe) senza ulteriori riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), ritenendo che la Corte d'appello si sia limitata a un rinvio 'per relationem' alla motivazione di primo grado, senza svolgere un esame puntuale e analitico delle censure d'appello. La motivazione di secondo grado è stata ritenuta insufficiente e lacunosa, anche rispetto all'accertamento dell'aggravante del danno patrimoniale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio e nuova, congrua motivazione.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare le aggravanti previste nella fattispecie di bancarotta; la Corte ha fatto riferimento alle aggravanti contestate all'imputato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità delle censure in cassazione: il ricorrente ha rispettato i limiti e ha indicato i punti dell'appello non valutati dalla sentenza d'appello
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del vizio di motivazione dedotto in cassazione: la motivazione deve essere effettiva e consentire il controllo di legittimità; il richiamo 'per relationem' non può sostituire l'analisi specifica dei motivi d'appello
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (richiamato)
Norma richiamata nel quadro dei doveri motivazionali del giudice di secondo grado; la Corte sottolinea l'obbligo di confrontarsi con le censure proposte
Legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata per spiegare il criterio di sindacabilità della motivazione in Cassazione dopo la riforma: controllo sulla 'effettività' della motivazione
Massime di principio
- La Corte d'appello, anche quando concorda con la prima sentenza (doppia conforme), è comunque tenuta a motivare in modo puntuale e analitico ogni censura d'appello; il mero rinvio alla motivazione di primo grado è insufficiente se non integra un confronto specifico con i motivi di gravame.
- Il giudice d'appello deve esplicitamente valutare le dichiarazioni contraddittorie o potenzialmente inattendibili (es. dichiarazioni di terzi interessati) e tener conto degli interessi antagonisti del dichiarante; la mancata valutazione può determinare vizio di motivazione.
- L'accertamento delle circostanze aggravanti (es. danno patrimoniale di rilevante gravità) richiede adeguati riscontri probatori e non può basarsi soltanto su comunicazioni o atti formali trasmessi al curatore fallimentare senza ulteriori verifiche.
- La qualificazione di soggetti come amministratori di fatto deve essere adeguatamente motivata; semplici affermazioni non suffragate da elementi probatori espliciti sono suscettibili di annullamento.
- Il mancato rispetto degli oneri motivazionali del giudice di appello rende la decisione insanabilmente viziata in sede di legittimità e conduce, di norma, all'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio con adeguata motivazione.
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