Cassazione Penale, Sentenza n. 26662/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato di furto tentato per intervenuta condotta riparatoria. Ha dedotto un'erronea applicazione dell'art. 162-ter c.p., sostenendo che la proposta di risarcimento formulata dalla difesa era una mera offerta informale (contatto per ottenere i dati per un bonifico di €150) e non una "offerta reale" nelle forme previste dagli artt. 1208 e ss. c.c., richiesta dalla norma per determinare l'effetto estintivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto integrata la condotta riparatoria sulla base di una proposta informale. Ha affermato che l'estinzione del reato può derivare solo da un effettivo risarcimento o da un'offerta reale di denaro presentata nelle forme degli artt. 1208 e 1209 c.c. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. La Corte ha inoltre precisato, con riferimento alla modifica dell'art. 593 comma 2 c.p.p., che il regime impugnatorio vigente alla data della pronuncia impugnata è quello applicabile (tempus regit actum) e che, poiché il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile, il rinvio deve essere operato al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice dell'appello.
Norme richiamate
L'estinzione del reato consegue solo a un effettivo risarcimento oppure a un'effettiva offerta reale di una somma di denaro; la norma richiede che l'offerta reale sia formulata secondo le forme degli artt. 1208 e 1209 c.c., per produrre l'effetto estintivo.
Richiamato come disciplina delle modalità formali dell'offerta reale (atto di deposito o offerta formale del pagamento) cui deve attenersi l'offerta ai fini dell'effetto estintivo previsto dall'art. 162-ter c.p.
Complementare all'art. 1208, disciplina le ulteriori modalità dell'offerta; la Corte richiede il rispetto di queste forme per considerare l'offerta idonea a estinguere il reato.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"
Stabilisce l'inappellabilità per il pubblico ministero di determinate sentenze di proscioglimento; la Corte ha ricordato che, essendo la norma vigente al momento della pronuncia impugnata, il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile e ciò incide sulla destinazione del rinvio dopo annullamento.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il rinvio al giudice competente per l'appello nei casi di ricorso immediato per cassazione; la Corte ha precisato che, nel caso concreto, dovendo applicarsi il nuovo regime impugnatorio, il rinvio deve essere al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Richiamato come riferimento per i reati le cui sentenze di proscioglimento risultano inappellabili dal pubblico ministero ai sensi della modifica normativa; rilevante per l'incidenza sulle possibilità di impugnazione.
Massime di principio
- La condotta riparatoria prevista dall'art. 162-ter c.p. produce effetto estintivo solo se c'è un risarcimento effettivo o un'offerta reale formalmente conforme agli artt. 1208 e 1209 c.c.; offerte informali o tentativi di accordo non sono sufficienti.
- La difesa che invoca l'estinzione per condotta riparatoria deve documentare in modo formale il pagamento effettuato o l'offerta reale (atto scritto, deposito, o modalità previste dal codice civile) per consentire al giudice di pronunciare l'estinzione.
- Alla luce del principio tempus regit actum, il regime impugnatorio applicabile è quello vigente alla data di pronuncia della sentenza impugnata; modifiche sopravvenute possono limitare l'appellabilità del pubblico ministero e influire sulla procedura dopo annullamento in Cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è l'unico rimedio esperibile (per esempio per intervenuta inappellabilità), il rinvio disposto dalla Cassazione, in caso di annullamento, deve essere al giudice che ha emesso la sentenza e non necessariamente al giudice d'appello previsto per altri casi.
- In sede pratica, per evitare l'annullamento per insufficienza formale della riparazione, è opportuno che la parte offra: a) prova del pagamento; oppure b) un'offerta reale formalizzata secondo le norme del codice civile (atto scritto, deposito o notifica formale).
- Il domicilio e i contatti con la persona offesa e la modalità di comunicazione dell'offerta possono influire sulla valutazione della realità dell'offerta: va privilegiata la forma che consenta prova certa dell'avvenuta offerta nei termini e nelle forme richieste.
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