Ordinanza n. 2047/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00089/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti sanzionatori culminati nella destituzione dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna deducendo, in particolare, il tardivo avvio del procedimento disciplinare e la contestazione degli addebiti a notevole distanza temporale dal momento in cui l'amministrazione aveva acquisito conoscenza dei fatti. È stato inoltre dedotto e documentato un pregiudizio economico derivante dalla destituzione dal servizio, rilevante ai fini del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, riformando l'ordinanza del TAR Sardegna e accogliendo l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo sussistenti, a un sommario esame, apprezzabili profili di fumus boni iuris con riguardo alla tardività dell'avvio del procedimento sanzionatorio e il periculum in mora in ragione del pregiudizio economico documentato conseguente alla destituzione. Ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Consente, a seguito della concessione della misura cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione degli addebiti disciplinari a notevole distanza temporale dalla conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione può integrare un apprezzabile fumus boni iuris in ordine alla tardività dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
- Il pregiudizio economico derivante dalla destituzione dal servizio, se dedotto e documentato dal dipendente, può fondare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare degli atti sanzionatori.
- Quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice d'appello cautelare può riformare l'ordinanza del TAR che abbia respinto la domanda e sospendere gli atti impugnati, disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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