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Ordinanza

Ordinanza n. 760/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 558/2016.

Giustizia amministrativa201800360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di riassunzione e prosecuzione del giudizio di ottemperanza sospeso ai sensi dell'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riassunzione e la procedibilità del giudizio di ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 558/2016, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale la Provincia di Salerno era stata condannata al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’obbligo di pagamento, la fissazione di un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio era stato sospeso nel 2018 perché la Provincia aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Con l’istanza del 16 febbraio 2026 il ricorrente ha sostenuto che il pagamento di un credito derivante da una sentenza successiva avesse fatto venir meno il presupposto della sospensione, determinando una disparità di trattamento tra creditori e la lesione del diritto all’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000, le procedure esecutive nei confronti dell’ente restano sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla deliberazione della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di approvazione o di diniego di approvazione del piano. Il pagamento di altro credito, anche se derivante da una sentenza successiva, non costituisce causa idonea a far cessare la sospensione. Poiché, alla data della decisione, la Corte dei conti non si era ancora pronunciata sul piano di riequilibrio, la causa della sospensione risultava ancora operante e non potevano essere disposti né la riassunzione del giudizio, né l’ordine di pagamento, né la nomina del commissario ad acta. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

    La sospensione delle procedure esecutive opera dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio e cessa esclusivamente con l’approvazione o il diniego di approvazione del piano da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

  • art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000

    Individua il procedimento di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio, il cui esito costituisce il termine della sospensione prevista dall’art. 243-bis, comma 4.

Massime di principio

  • La sospensione delle procedure esecutive nei confronti di un ente locale che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale permane fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  • Il pagamento, da parte dell’ente in riequilibrio, di un diverso credito derivante da una sentenza successiva non fa venir meno la causa legale di sospensione della procedura esecutiva relativa a un altro credito.
  • Finché la Corte dei conti non si è pronunciata sul piano di riequilibrio, il giudice dell’ottemperanza non può ordinare all’ente il pagamento del credito, fissare un termine perentorio o nominare un commissario ad acta per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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