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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22303/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società utilizzatrice, in base a un contratto di locazione finanziaria su un'autovettura di proprietà di una concedente, aveva stipulato una polizza che copriva anche il furto. Dopo la denuncia del furto del veicolo, la società utilizzatrice aveva corrisposto alla concedente i canoni residui e il prezzo di riscatto, assumendo la surrogazione nei diritti verso l'assicuratrice, e aveva poi chiesto all'assicurazione il pagamento dell'indennizzo. La compagnia aveva negato il pagamento deducendo, da un lato, l'assenza di prova del furto come descritto e, dall'altro, il mancato avviso dello smarrimento di una chiave del veicolo, fatto che secondo la compagnia avrebbe integrato aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c. In cassazione la società ricorrente ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 1898 c.c. per insussistenza di aggravamento del rischio, nullità della sentenza per asserita pronuncia su una questione non eccepita ai sensi dell'art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta mancata prova dell'aggravamento del rischio, e violazione dell'art. 2697 c.c. per l'erronea allocazione dell'onere della prova sull'assicurato anziché sull'assicuratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva affermato la contestazione del sinistro in primo e secondo grado; inoltre, l'atto di ricorso non riportava il contenuto essenziale degli atti difensivi della compagnia, con conseguente difetto di autosufficienza. La Corte ha comunque osservato, in via nomofilattica, che l'onere di contestazione riguarda solo i fatti noti alla parte e non quelli ignoti, sicché l'evento furto era per la compagnia un fatto ignoto; ha inoltre ribadito che, nell'assicurazione contro i danni, spetta all'assicurato che chiede l'indennizzo provare che il sinistro dedotto rientri in un rischio coperto dalla polizza. Dichiarato inammissibile il secondo motivo, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse anche gli altri motivi, perché non avrebbero comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1898 c.c.

    è invocato dalla compagnia e dalla ricorrente come norma sull'aggravamento del rischio; la Corte non risolve nel merito la questione, ma non ravvisa utilità nell'esame dei motivi perché il ricorso è già inammissibile per altra ragione.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    nell'assicurazione contro i danni, grava sull'assicurato che chieda l'indennizzo l'onere di provare che il sinistro verificatosi rientra nel rischio coperto dalla polizza.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve esporre in modo autosufficiente il fatto processuale e riportare il contenuto essenziale degli atti rilevanti; la mancanza di tale esposizione preclude il controllo di legittimità.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare la necessaria priorità logica dell'esame della prova dell'evento assicurato rispetto a quello dell'eventuale aggravamento del rischio.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per indicare la riproposizione in appello della contestazione già formulata in primo grado.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto comunque manifestamente infondato perché contrario a principi di diritto consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se non lo fa, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denuncia un vizio processuale, occorre riportare o riassumere in modo essenziale gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
  • L'onere di contestazione opera soltanto per i fatti conosciuti dalla parte; i fatti a essa ignoti non devono essere specificamente contestati per evitare che si considerino pacifici.
  • Nell'assicurazione contro i danni, l'assicurato che domanda l'indennizzo deve provare non solo il verificarsi del sinistro, ma anche che l'evento rientri in un rischio effettivamente coperto dalla polizza.
  • Una volta dichiarato inammissibile il motivo che investe un capo decisivo della decisione, gli ulteriori motivi che non potrebbero comunque determinare la cassazione diventano inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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