Cassazione Civile, Sentenza n. 22217/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società proprietaria di un fondo commerciale ha agito per il risarcimento dei danni asseritamente causati da due distinti sinistri riconducibili a impianti condominiali: il primo per la rottura di una colonna di scarico con caduta di porzione di soffitto e danneggiamento di merci, arredi e mancato guadagno; il secondo per la rottura di una tubazione dell'impianto di riscaldamento con allagamento, crollo di soffitto, danneggiamento di merci, di un tavolo da taglio, spese di pulizia e mancato guadagno. Il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria e la corte d'appello ha confermato, ritenendo non provato il nesso causale tra i sinistri e i danni lamentati. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del criterio del 'più probabile che non', sostenendo che il giudice di merito avrebbe richiesto una prova eccessiva del danno e del nesso causale; 2) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che il condominio avesse di fatto ammesso i fatti costitutivi della domanda o avesse difeso in modo incompatibile con il loro disconoscimento; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., indicando pluralità dei sinistri e tracce di umidità emerse in consulenza tecnica; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere valorizzato il contenuto delle difese del condominio; 5) ultrapetizione e omessa pronuncia sul danno da spese di pulizia dei locali, ritenuto non contestato; 6) errata regolamentazione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo la compensazione almeno parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso del condominio per tardiva notificazione, ma ha ritenuto valida la costituzione ai fini della discussione orale. Nel merito, ha escluso la fondatezza di tutti i motivi: ha affermato che, in tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare che il danno derivi dalla cosa e che la cosa fosse in custodia del responsabile; ha rilevato che le censure della ricorrente miravano in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione se la motivazione di merito è congrua. Ha inoltre affermato che il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui documenti, e che il giudice di merito aveva logicamente accertato la sussistenza di una contestazione. Quanto al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile per la 'doppia conforme' e perché i fatti dedotti risultavano comunque esaminati. La doglianza sull'art. 116 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché non deduceva un uso anomalo della prova legale ma solo una diversa valutazione del materiale istruttorio. Il motivo sulle spese di pulizia è stato ritenuto inammissibile per contraddittorietà interna e, comunque, infondato perché la domanda risarcitoria era stata integralmente rigettata e la voce dedotta era solo una delle componenti del danno, non un capo autonomo. Infine, la regolazione delle spese è stata confermata perché conforme al principio della soccombenza. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nella responsabilità da cose in custodia il danneggiato deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa in capo al preteso responsabile; la natura oggettiva della responsabilità non elimina tale onere probatorio di base.
La norma è stata ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie, perché disciplina la responsabilità per inadempimento e non la responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti prodotti; spetta al giudice di merito verificare se vi sia stata contestazione o non contestazione e interpretare il contenuto delle difese.
Il giudice di merito può trarre elementi di prova anche dal comportamento processuale delle parti, ma il mancato utilizzo di tale argomento sussidiario non è censurabile in cassazione se la decisione si fonda già sulle prove acquisite, salvo ipotesi di anomalo uso della prova legale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura per ultrapetizione o omessa pronuncia richiede che il vizio sia effettivamente configurabile; non è ammissibile una formulazione contraddittoria della doglianza che lasci al giudice il compito di ricostruirne il contenuto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile nelle ipotesi di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
In caso di doppia conforme l'erroneo esame di fatti decisivi non è sindacabile in cassazione se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Il controricorso notificato tardivamente è inammissibile; tuttavia la procura speciale contenuta nell'atto può valere come costituzione ai fini della discussione orale.
Il ricorso deve essere depositato entro il termine previsto dalla norma, che rileva nel calcolo del termine complessivo per la notificazione del controricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte rimasta soccombente nel giudizio nel suo complesso.
La compensazione delle spese non è dovuta quando la parte risulta soccombente e non ricorrono i presupposti per derogare al principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nell'azione di risarcimento ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia e che il convenuto avesse la custodia del bene; la natura oggettiva della responsabilità non esonera dalla prova del nesso causale e dell'evento dannoso.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; se la doglianza riguarda invece la valutazione delle prove o la ritenuta insufficienza degli elementi probatori, il vizio è di merito e non può essere trasformato in violazione di legge.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non sui mezzi di prova o sui documenti prodotti; la sussistenza della contestazione o non contestazione è accertamento riservato al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in caso di erroneo uso della prova legale o di attribuzione di un valore probatorio diverso da quello normativamente previsto; non basta lamentare una non condivisa ponderazione del materiale istruttorio.
- Le censure di ultrapetizione e omessa pronuncia devono essere formulate in modo coerente e specifico; non è ammissibile prospettare simultaneamente vizi logicamente incompatibili sulla medesima questione.
- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza riferito all'esito finale della causa nel suo complesso: è vittoriosa la parte contro cui la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, anche se siano state rigettate singole eccezioni o difese.
- La notificazione tardiva del controricorso ne determina l'inammissibilità, ma non necessariamente impedisce alla parte intimata di partecipare alla discussione orale se la procura speciale è valida come costituzione.
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