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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22284/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da quattro parcelle pro forma relative ad attività di assistenza e consulenza svolte tra il 1998 e il 2003. La cliente ha agito in giudizio per far accertare che il credito vantato dal professionista non fosse a suo carico personale, sostenendo che l’attività fosse stata svolta in favore di una società della quale era amministratrice delegata e, per parte dei rapporti, quale sua rappresentante. Il professionista ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei compensi, chiedendo che la cliente fosse condannata in proprio e quale socia accomandataria della società coinvolta. Dopo una prima fase di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello ha rideterminato il credito attribuendo parte delle prestazioni alla persona fisica e parte alla società, e ha condannato il professionista alla restituzione dell’eccedenza percepita. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 1388 e 2697 c.c., sostenendo che, in assenza di una chiara contemplatio domini, si presume la conclusione del contratto in nome proprio e che spettava alla controparte provare la spendita del nome del rappresentato; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita mancata valutazione delle prove e dei fatti non contestati; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, con riguardo alla durata della carica di rappresentante, al preteso conflitto tra le parti e ad alcuni documenti che avrebbero riconosciuto il debito; violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita originaria inammissibilità dell’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sull’ammissibilità dell’appello per giudicato interno; infondato il motivo sulla rappresentanza e sull’onere della prova; inammissibili o infondati i motivi su prove, motivazione e omesso esame, poiché la Corte territoriale aveva compiuto un’ampia ricostruzione delle singole prestazioni e l’accertamento della riferibilità delle attività alla società o alla persona fisica era questione di merito non sindacabile nei limiti invocati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del professionista. Ha escluso che potesse rimettersi in discussione l’ammissibilità dell’appello per effetto del giudicato interno formatosi nel precedente giudizio di legittimità. Ha poi confermato che il giudice del rinvio aveva correttamente applicato i principi sulla rappresentanza e sulla contemplatio domini, distinguendo le prestazioni rese alla persona fisica da quelle rese alla società e valorizzando le indicazioni contenute nelle parcelle e negli atti di causa. Le censure su prova, motivazione apparente e omesso esame sono state considerate inammissibili o infondate perché miravano, in sostanza, a una rivalutazione del merito e non denunciavano un vero vizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato in tema di rappresentanza, per ribadire che l’efficacia del contratto ricade sul rappresentato quando sia stata manifestata la spendita del nome o comunque risulti una esternazione univoca del potere rappresentativo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova: chi pretende il pagamento deve provare il titolo e il soggetto passivo dell’obbligazione; chi invoca la rappresentanza non può però pretendere una prova solo formale della contemplatio domini quando questa risulti anche per comportamento concludente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove ritualmente offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o viola la regola del prudente apprezzamento; non se si contesta la mera valutazione comparativa del materiale istruttorio.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, cioè non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta un preteso difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per delimitare i motivi di ricorso dedotti: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla censura di parte ricorrente sull’asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ma la questione è stata ritenuta coperta da giudicato interno.

  • art. 378 c.p.c.

    Cittato solo per la memoria del P.M., senza rilievo decisorio autonomo.

  • d.lgs. 231/2002

    Richiamato in tema di interessi sulle somme dovute, applicati dalla domanda al saldo nella decisione di merito confermata solo nei limiti residui.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di prestazione d’opera professionale, il giudice deve individuare in concreto il soggetto beneficiario dell’attività e distinguere tra incarico conferito dalla persona fisica e attività resa nell’interesse di una società o di altro ente, anche quando vi sia coincidenza soggettiva parziale tra chi conferisce l’incarico e chi beneficia della prestazione.
  • La spendita del nome del rappresentato nei contratti a forma libera non richiede formule sacramentali: può risultare anche da comportamenti univoci e concludenti, la cui valutazione è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi di legittimità.
  • In caso di contestazione sulla riferibilità della prestazione professionale, il creditore che chiede il compenso deve provare il titolo della propria pretesa e la corretta imputazione soggettiva dell’obbligazione; la mera allegazione della qualità di rappresentante, o il solo riferimento formale al nome del terzo, non bastano se gli elementi complessivi dimostrano una diversa riferibilità delle prestazioni.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce a una prova un valore legale incompatibile con la legge.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico della decisione; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato prevalenza ad alcune risultanze rispetto ad altre o che non abbia seguito la lettura dei fatti proposta dalla parte.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico e non questioni, argomentazioni o semplici elementi valutativi; è quindi inammissibile la censura che, sotto tale etichetta, miri a ottenere una rivalutazione del merito.
  • Il giudicato interno preclude la riproposizione di questioni già decise o comunque devolute e definite nel precedente giudizio di legittimità, indipendentemente dal fatto che il precedente rigetto sia dipeso da inammissibilità o da infondatezza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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