Cassazione Civile, Sentenza n. 22206/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
La lite nasce dalla perdita integrale dei risparmi affidati a due società di intermediazione/ fiduciarie del gruppo SFA, poi assoggettate a procedure concorsuali. Gli investitori, dopo aver insinuato i propri crediti al passivo delle procedure, hanno agito separatamente contro la CONSOB chiedendo il risarcimento del danno da omessa vigilanza. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo prescritta l'azione, perché hanno escluso che l'istanza di ammissione al passivo potesse interrompere la prescrizione del diverso credito risarcitorio verso l'autorità di vigilanza. Con unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. e degli artt. 94 e 213 l. fall., sostenendo che l'insinuazione al passivo, anche se formulata per la restituzione del capitale perduto, ha natura risarcitoria in relazione alla perdita dell'investimento e, poiché il danno è unico e sussiste solidarietà tra l'intermediario inadempiente e la CONSOB, interrompe anche la prescrizione nei confronti del coobbligato solidale. La CONSOB resisteva eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del motivo e l'assenza di effetto interruttivo estensivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della CONSOB e ha accolto il ricorso nel merito. Ha affermato che, nel contenzioso relativo alla perdita del capitale affidato a società fiduciarie o di intermediazione, l'istanza di ammissione al passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, anche quando formalmente diretta alla restituzione delle somme perdute, va normalmente qualificata come pretesa risarcitoria da inadempimento del mandato fiduciario o del rapporto di intermediazione. Poiché tale pretesa concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità aquiliana della CONSOB per omessa vigilanza, l'atto interruttivo compiuto verso uno dei coobbligati solidali produce effetto anche nei confronti dell'altro ex art. 1310 c.c., con durata dell'interruzione secondo l'art. 2945 c.c. Ne consegue che la sentenza d'appello, che aveva escluso l'efficacia interruttiva dell'insinuazione al passivo e aveva dichiarato prescritta l'azione, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame della fattispecie e delle ulteriori questioni, incluse quelle sulla qualità di erede e sulle singole domande.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
specificità e chiarezza del ricorso
L'onere di specificità non richiede la formale e rigorosa indicazione dell'esatta ipotesi dell'art. 360 c.p.c., purché il motivo consenta di individuare chiaramente la censura e la pronuncia richiesta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata ricondotta al vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1310 c.c.
L'atto interruttivo della prescrizione compiuto verso uno dei coobbligati solidali produce effetti anche nei confronti degli altri.
art. 2055 c.c.
La solidarietà può sussistere anche tra responsabili a diverso titolo, contrattuale e aquiliano, purché imputabili al medesimo fatto dannoso e al medesimo danno.
art. 2943 c.c.
L'istanza di ammissione al passivo è idonea, se qualificabile come domanda di credito risarcitorio, a interrompere la prescrizione.
art. 2945 c.c.
L'interruzione prodotta dalla domanda giudiziale opera in modo permanente per tutta la durata del processo, anche verso il condebitore solidale rimasto estraneo.
art. 94 l. fall.
È richiamato quale norma del procedimento di verifica del passivo concorsuale.
art. 213 l. fall.
È richiamato quale disciplina della liquidazione coatta amministrativa.
art. 2043 c.c.
La responsabilità della CONSOB viene ricondotta all'illecito aquiliano da omessa vigilanza.
art. 1782 c.c.
È escluso che il denaro conferito alla fiduciaria produca trasferimento della proprietà nel rapporto fiduciario descritto.
art. 1292 c.c.
La solidarietà è definita in termini di medesima prestazione dovuta da più debitori.
art. 1299 c.c.
Il diverso recupero tra condebitori resta eventualmente rilevante solo nei rapporti di regresso.
art. 1308 c.c.
Richiamato per il coordinamento degli effetti dell'interruzione nei confronti degli altri debitori.
art. 72 l. fall.
È richiamato nel passaggio in cui si afferma la definitività dell'inadempimento dell'intermediario fallito.
Massime di principio
- In materia di perdita del capitale affidato a un intermediario fiduciario o finanziario insolvente, la domanda di insinuazione al passivo va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale: se diretta a reintegrare il patrimonio dell'investitore per la perdita definitiva del capitale, essa ha natura risarcitoria da inadempimento, anche se formulata in termini di restituzione.
- L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda proposta contro uno dei coobbligati solidali si estende agli altri quando il credito azionato e quello successivamente fatto valere verso il diverso responsabile concorrono per il medesimo fatto dannoso e per l'unico pregiudizio subito dal danneggiato.
- La solidarietà passiva può sussistere anche tra un debitore contrattuale e un responsabile aquiliano, purché entrambi siano tenuti al ristoro dell'unico danno patito dal creditore/danneggiato; non è decisiva la diversità dei titoli di responsabilità.
- Ai fini dell'art. 1310 c.c., non occorre che l'atto interruttivo menzioni espressamente l'esistenza degli altri coobbligati: l'estensione opera in base all'oggettiva esistenza del vincolo solidale.
- Nella quantificazione del danno da perdita dell'investimento, la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale non incide sull'attuale entità del pregiudizio, potendo rilevare solo nei rapporti interni tra condebitori e sul regresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 22276/2026 del 29/06/2026
- Sentenza civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 22283/2026 del 29/06/2026
- Sentenza civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 22217/2026 del 29/06/2026
- Sentenza civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 22284/2026 del 29/06/2026
- Sentenza civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 22290/2026 del 29/06/2026
- Sentenza civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 22303/2026 del 29/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →