Cassazione Civile, Sentenza n. 22276/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di forniture di energia elettrica relative al periodo 2017-2018. L'utente ha proposto opposizione deducendo, da un lato, che il giudice di merito non aveva considerato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla disciplina ARERA/TICO quale condizione di procedibilità dell'azione; dall'altro, nel merito, ha contestato la correttezza della misurazione e fatturazione dei consumi, sostenendo che il fornitore non avesse provato adeguatamente i quantitativi addebitati a fronte di specifica contestazione. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi, ma il testo esaminato rende comprensibile soprattutto il primo, relativo alla nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. in relazione al mancato rilievo dell'improcedibilità per omessa conciliazione. La ricorrente sosteneva che, per le controversie in materia di energia elettrica, il tentativo di conciliazione fosse obbligatorio e dovesse essere attivato dal creditore che agisce per il pagamento, analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di mediazione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non chiarisse se l'eccezione di improcedibilità riguardasse l'omesso tentativo preliminare di conciliazione o altra ipotesi. Ha però precisato che le norme sul TICO obbligano il cliente/utente a promuovere la conciliazione solo quando egli intenda introdurre una controversia nei confronti dell'esercente, e non quando sia il fornitore ad agire per il pagamento del corrispettivo. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è giudizio di cognizione piena, in questo contesto operano i principi ordinari elaborati dalle Sezioni Unite sull'onere di attivazione della mediazione/conciliative eventuali in capo al creditore opposto. Il primo motivo è stato quindi accolto e gli altri assorbiti; la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 24, lett. b), L. 481/1995
prevede procedure di conciliazione presso le Autorità di regolazione per le controversie tra utenti e operatori; nel settore energia la conciliazione è condizione di procedibilità per le controversie che il cliente/utente intende proporre contro l'esercente, non per l'azione di pagamento promossa dal fornitore.
art. 3 TICO
la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie indicate dal regolamento; l'obbligo è riferito alla controversia che il cliente vuole instaurare contro l'operatore.
art. 7 TICO
pone in capo al cliente/utente che attiva la procedura l'obbligo di presentare la domanda di conciliazione con indicazione dell'oggetto, valore, descrizione della problematica e documentazione.
art. 8 TICO
richiede, quale requisito di ammissibilità della domanda di conciliazione del cliente, il previo reclamo all'operatore o gestore.
art. 141, comma 6, lett. c), Codice del consumo
fa salve le disposizioni speciali dell'art. 2, comma 24, lett. b), L. 481/1995 sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità.
richiamato come norma processuale la cui violazione è dedotta per omesso corretto apprezzamento della questione di procedibilità e delle contestazioni sui consumi.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per apparente o insufficiente motivazione sulla questione della conciliazione obbligatoria.
fondamento dei vizi di legittimità prospettati nel primo motivo.
art. 24 Cost.
invocato come parametro a sostegno di un'interpretazione restrittiva delle condizioni che limitano l'accesso alla tutela giurisdizionale.
richiamato quale base regolamentare per la disciplina delle procedure di conciliazione demandate alle Autorità.
richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'udienza.
richiamato solo per escludere che, alla data di introduzione del giudizio, la mediazione obbligatoria fosse prevista per la materia della somministrazione.
Massime di principio
- Nel settore delle forniture energetiche, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla disciplina speciale è condizione di procedibilità della domanda solo quando sia il cliente/utente a voler introdurre la controversia contro l'operatore, non quando l'esercente agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione piena: nelle controversie in cui sia applicabile una condizione di procedibilità conciliativa, l'onere di attivazione segue la posizione sostanziale di chi ha interesse a introdurre il giudizio di merito, secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite.
- Le condizioni di procedibilità che limitano l'accesso alla tutela giurisdizionale vanno interpretate in senso coerente con l'art. 24 Cost. e ricondotte alla sola ipotesi espressamente prevista dalla disciplina speciale, senza estensioni analogiche in malam partem.
- Quando il giudice di merito non chiarisce se l'eccezione di improcedibilità riguardi l'omesso esperimento del rimedio conciliativo precontenzioso o una diversa ipotesi processuale, sussiste vizio di motivazione/idonea nullità della decisione censurabile in cassazione.
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