Cassazione Penale, Sentenza n. 13738/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Livorno relativa a vari reati commessi tra il luglio 2012 e gennaio 2013 (concorso in rapina aggravata e tentato omicidio in danno di Simone Gonnelli, porto illegale di arma e munizioni, ricettazione di armi e di un motociclo, concorso in altra rapina in danno di Veronica La Rocca). La difesa prospettava nove motivi, riassumibili come segue: vizio procedurale per rifiuto della discussione orale in regime emergenziale Covid; omissione di valutazione di istanze di riapertura istruttoria e di memorie depositate (tra cui lettera di Angelo Chiarenza e trascrizione di deposizione della La Rocca in altro procedimento); insufficienza e mancanza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di Tropea (elemento decisivo per le imputazioni A e B); illogicità nella valutazione congiunta degli indizi e mancato apprezzamento delle dichiarazioni esculpatorie di Angelo, Barbera e dello stesso imputato; doglianze sulla valutazione delle intercettazioni e sul travisamento di conversazioni; censura sulla valutazione dell'alibi e dei tabulati telefonici; criticità sul riconoscimento fotografico della La Rocca; omissione di valutazione di memoria difensiva del 12/11/2019; e contestazioni sulla valutazione probatoria relativa al recupero delle armi e del motociclo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il terzo e il quarto motivo relativi ai capi A) e B) (concorso in rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di Gonnelli), giudicando che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato la mancanza di riscontri esterni individualizzanti alla chiamata in correità di Tropea rispetto alla posizione del ricorrente. Per tali capi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa alla Corte d'appello per un nuovo esame limitato a quei capi. Quanto al resto del ricorso, la Cassazione lo ha dichiarato infondato o inammissibile: sono state confermate le valutazioni di merito riguardo alla legittimità dell'uso del rito cartolare in regime emergenziale, alla valutazione delle intercettazioni e delle fonti di prova relative agli altri capi, alla correttezza del riconoscimento fotografico della La Rocca e all'irrilevanza processuale di alcune doglianze procedurali. In sintesi, annullamento parziale per i capi A e B con rinvio per nuovo giudizio su tali capi; conferma per il resto.
Norme richiamate
periodo emergenziale: la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori salvo richiesta di discussione orale o volontà di comparire
la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina emergenziale: la richiesta di trattazione orale deve essere tempestiva secondo i termini previsti e il rinvio dell'udienza per consentire la visione di memorie non riapre automaticamente il termine per una nuova richiesta orale
norme sulla rinnovazione istruttoria in appello e sui requisiti della prova nuova
la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: occorre dimostrare la novità o la decisività della prova da assumere; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta difensiva perché non sufficientemente specificata e non dimostrata nella sua novità o decisività
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
principi sulla valutazione della chiamata in correità
la giurisprudenza richiede riscontri estrinseci individualizzanti alla dichiarazione del chiamante perché essa possa fondare la responsabilità dell'altro chiamato; la Cassazione ha richiamato questo canone e ha ritenuto che per i capi A e B tali riscontri mancassero
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
limiti del sindacato di legittimità in tema di travisamento della prova e illogicità manifesta
la Corte di Cassazione può sindacare il travisamento della prova o l'illogicità manifesta della motivazione, ma non può riesaminare valutazioni di fatto integerrime; qui ha accertato una carenza motivazionale sui riscontri individualizzanti per i capi A e B
valore probatorio delle sentenze irrevocabili in ordine ai fatti e alle persone
la Corte richiama che sentenze irrevocabili sui correi possono avere rilievo probatorio ma non esonerano la necessità di riscontri individualizzanti per estendere la responsabilità ad altri chiamati
Massime di principio
- La chiamata in correità richiede, oltre all'attendibilità intrinseca del dichiarante, riscontri esterni e individualizzanti che colleghino direttamente la condotta dell'imputato ai fatti contestati; l'assenza di tali riscontri può determinare annullamento della condanna pur se il chiamante è creduto.
- In sede di Cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione delle prove di fatto, delle intercettazioni e dei riconoscimenti fotografici: criticità in tali ambiti devono tradursi in manifesta illogicità o travisamento della prova per essere accolte.
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello devono indicare con precisione la novità e la decisività della prova che si intende assumere; domande esplorative o generiche sono inammissibili.
- Nel periodo emergenziale Covid la richiesta di discussione orale deve rispettare termini rigorosi; il rito cartolare, correttamente instaurato per tardività, non si apre nuovamente solo per il rinvio dell'udienza a consentire ulteriori esami del relatore.
- La parte che deposita atti a mezzo PEC ha l'onere di dimostrarne il tempestivo ricevimento in cancelleria; l'omessa acquisizione formale non vale di per sé a fondare nullità se non provata la decisività dell'atto non considerato.
- Contestazioni basate su diversa interpretazione di captazioni ambientali o tabulati telefonici sono, di regola, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione salvo evidente errore logico-manifesto.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso (annullamento limitato a taluni capi) il procedimento viene rimesso al giudice di merito per nuovo esame solo su quegli specifici capi; le restanti condanne restano efficaci.
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