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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05526/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La società appaltatrice aveva stipulato con la fondazione committente un contratto di appalto per il servizio di ristorazione ai degenti e per servizi accessori con lavori e forniture connesse. Sosteneva che, nel corso dell'esecuzione, la committente avesse richiesto volumi di prestazioni notevolmente inferiori rispetto a quelli indicati nel capitolato e nel contratto, con conseguente sottoproduzione e pregiudizi economici. Chiedeva quindi il pagamento di maggiori compensi per prestazioni extracontrattuali e il risarcimento di vari danni (minore utile, maggiori spese generali, mancato ammortamento di attrezzature, salari e personale, perdita di chance/demansionamento aziendale). La fondazione, costituitasi, contestava le domande e proponeva riconvenzionale per penali, costi e danni asseritamente subiti, incluso il danno all'immagine. Il Tribunale aveva in parte accolto le domande dell'appaltatrice e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente, rigettando le domande dell'appaltatrice. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) violazione delle norme sulla validità del contratto per avere la Corte d'appello ritenuto valide clausole che avrebbero trasferito integralmente e illimitatamente sull'appaltatore il rischio delle variazioni di volume, trasformando il contratto commutativo in aleatorio; 2) violazione delle norme sull'inadempimento e sull'interpretazione contrattuale, per avere escluso che il mancato raggiungimento dei volumi indicati integrasse inadempimento della committente, qualificando quei dati come meri indicatori; 3) violazione dei canoni di buona fede e correttezza, perché la Corte d'appello avrebbe escluso ogni obbligo di rinegoziazione o di considerazione dell'affidamento ingenerato nell'appaltatore dalle previsioni di volume.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito e scrutinato unitariamente i tre motivi, tutti incentrati sull'interpretazione del regolamento negoziale, e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'accertamento della volontà contrattuale è giudizio di fatto riservato al merito e che la censura per violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto corretta la sequenza interpretativa seguita dalla Corte territoriale, che ha dato priorità al tenore letterale delle clausole e solo dopo alla lettura sistematica e alla buona fede, osservando che quest'ultima non può prevalere sul dato testuale quando il contratto non consenta l'interpretazione proposta dalla parte. Ha infine chiarito che la ricorrente aveva confuso l'alea contrattuale concreta con l'aleatorietà quale tipo contrattuale. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con il richiamo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione alla validità e struttura del contratto; la Corte non ravvisa violazione delle regole di qualificazione del contratto.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di liceità/nullità delle clausole; la Corte non accoglie la tesi della nullità delle clausole per eccessiva traslazione del rischio.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità delle clausole contrattuali; il motivo è ritenuto infondato.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità parziale delle clausole; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 1469 c.c.

    Evocato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non accoglie la prospettazione di illegittimità del riparto del rischio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento delle censure di violazione di legge formulate con i tre motivi.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per imputare alla committente l'inadempimento derivante dalla mancata realizzazione dei volumi di servizio o dall'interpretazione delle clausole; la Corte esclude la violazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il primo criterio ermeneutico è il tenore letterale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato con riferimento alla buona fede interpretativa; la Corte osserva che non può prevalere sul dato testuale.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per sostenere un obbligo di leale esecuzione/rinegoziazione; la Corte ne esclude l'uso in contrasto con il testo contrattuale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla resistente per la liquidazione equitativa delle proprie pretese riconvenzionali; non rileva nel dispositivo finale perché le domande sono state rigettate nei gradi di merito e la cassazione rigetta il ricorso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla resistente in via risarcitoria; nel giudizio di legittimità resta sullo sfondo delle domande riconvenzionali, non accolte.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dalla resistente in via subordinata quale azione di arricchimento senza causa; non ha esito favorevole nel giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione dei canoni di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole legali siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • L'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle clausole; il ricorso ai criteri sistematici e alla buona fede interpretativa è successivo e non può sovvertire un dato testuale non ambiguo.
  • La buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto non può essere invocata in modo da contrastare il tenore letterale delle clausole, se il testo non consente la lettura proposta dalla parte.
  • La mera previsione di volumi indicativi o di una possibile variabilità delle prestazioni, in un appalto di servizi, non implica di per sé l'assunzione di un obbligo della committente di garantire quei volumi né un automatico inadempimento per la loro mancata realizzazione, quando il contratto li qualifichi come non vincolanti o comunque rimetta il rischio entro l'alea contrattuale.
  • Va distinta l'alea contrattuale concreta dall'aleatorietà come tipo negoziale: la presenza di rischio economico o di oscillazioni nelle prestazioni non trasforma automaticamente un contratto commutativo in un contratto aleatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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