Ordinanza n. 246/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/158203 al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli il 03.11.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, relativo a un'istanza di nulla osta presentata presso la Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, ha dedotto censure riconducibili soprattutto al difetto di istruttoria, sostenendo di avere prodotto documentazione integrativa e memorie in date 8 e 9 settembre 2025, inclusa la ricevuta della richiesta del DURF, la cui mancata disponibilità sarebbe dipesa da tempistiche non imputabili al datore di lavoro. Ha inoltre rappresentato di avere successivamente prodotto il certificato attestante l'assenza di debiti tributari e di avere chiesto il riesame del provvedimento. Secondo la prospettazione cautelare, la Prefettura non avrebbe considerato le integrazioni documentali e le memorie depositate prima della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della revoca del nulla osta. Ha ravvisato, allo stato degli atti, i presupposti cautelari con riferimento alle censure di difetto di istruttoria, poiché il provvedimento impugnato appariva non avere tenuto conto della documentazione integrativa e delle memorie prodotte dal ricorrente, tra cui la ricevuta della richiesta del DURF e, successivamente, il certificato di assenza di debiti tributari. La causa è stata rinviata alla trattazione del merito all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata considerazione da parte dell'amministrazione di documentazione integrativa e memorie tempestivamente prodotte può integrare un difetto di istruttoria idoneo a giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
- Quando la produzione di un documento amministrativo dipende da tempistiche non imputabili all'interessato, la valutazione istruttoria non può arrestarsi alla sua mancata disponibilità senza considerare la ricevuta della richiesta, le ragioni del ritardo e l'eventuale documentazione successivamente acquisita.
- La sopravvenuta produzione di documentazione utile a comprovare il requisito controverso, accompagnata da una richiesta di riesame, costituisce un elemento che il giudice può considerare nella valutazione cautelare della plausibile fondatezza delle censure, senza definire il merito della controversia.
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