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Sentenza

Sentenza n. 1329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 378/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella white list antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa individuale)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego di iscrizione nella white list, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La Prefettura aveva fondato la prognosi di rischio infiltrativo sui rapporti di parentela del titolare e della moglie con soggetti controindicati ai fini antimafia e su un controllo di polizia risalente al 2002, nel quale il titolare era stato trovato in compagnia di una persona che soltanto molti anni dopo era stata segnalata per un reato aggravato dalla finalità mafiosa. L’impresa ha contestato che tali elementi avessero un’effettiva incidenza sulla propria attività, evidenziando che il titolare era incensurato, non era mai stato coinvolto in indagini, gestiva personalmente una ditta priva di dipendenti e dotata di un solo automezzo, e che i familiari indicati non avevano ricoperto cariche sociali né risultavano contatti recenti o cointeressenze con le imprese controindicate. Con motivi aggiunti sono state contestate anche una relazione del Gruppo interforze depositata nel giudizio di primo grado e l’introduzione di ulteriori elementi — amicizie sui social network, una donazione immobiliare familiare e una vendita isolata di un semirimorchio — deducendo violazione del contraddittorio, motivazione postuma e travisamento dei fatti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha affermato che i rapporti di parentela possono essere valorizzati nell’informazione antimafia solo quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, consentano di ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, l’esistenza di una conduzione familiare o di una regia collettiva dell’impresa, oppure la possibilità di un’influenza mafiosa indiretta attraverso i rapporti familiari. Il mero rapporto di parentela non è invece sufficiente di per sé. Nel caso concreto, la Prefettura si era arrestata al dato parentale, senza indicare come quei legami potessero incidere sul titolare o sull’attività dell’impresa; inoltre, la sorella e la moglie non avevano cariche sociali, non risultavano contatti tra il titolare e i soci delle imprese controindicate e le frequentazioni familiari erano state dedotte come interrotte da lungo tempo. Anche il controllo del 2002 è stato ritenuto episodico e non significativo, poiché effettuato quando il soggetto incontrato non era ancora segnalato e la successiva vicenda penale era intervenuta diciannove anni dopo. Ne sono derivati difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il provvedimento prefettizio è stato annullato. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale; la relazione del Gruppo interforze è stata comunque ritenuta inidonea a integrare postumamente la motivazione e, in ogni caso, basata su elementi non rappresentativi di contatti o cointeressenze criminali. Le amministrazioni sono state condannate alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 6.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    La disciplina delle informazioni antimafia consente una prognosi preventiva sul rischio di infiltrazione mafiosa, che deve essere fondata su elementi concreti, individualizzati e valutati secondo il criterio del più probabile che non.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei soggetti nominativamente indicati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Nelle informazioni antimafia, il rapporto di parentela con soggetti controindicati non costituisce, da solo e automaticamente, un indice sufficiente di infiltrazione mafiosa; deve essere accompagnato da elementi concreti relativi alla natura, intensità e attualità del rapporto e alla sua possibile incidenza sulla gestione dell’impresa.
  • I rapporti familiari possono fondare anche autonomamente la prognosi infiltrativa soltanto quando, per le loro caratteristiche concrete, rendano plausibile una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa, oppure l’influenza indiretta di soggetti mafiosi attraverso il nucleo familiare.
  • Contatti o frequentazioni con soggetti coinvolti in vicende di criminalità organizzata sono rilevanti ai fini antimafia quando siano ripetuti, non occasionali e non spiegabili con mera causalità o necessità; un unico contatto remoto, anteriore alla successiva emersione della posizione controindicata dell’interlocutore, non è sufficiente senza ulteriori elementi convergenti.
  • Il provvedimento prefettizio antimafia deve spiegare in modo concreto il nesso tra gli elementi sintomatici valorizzati e il rischio di condizionamento dell’impresa; la mera enunciazione di legami parentali o di episodi isolati integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • La motivazione del provvedimento antimafia non può essere integrata postumamente, nel corso del giudizio, mediante una relazione contenente elementi nuovi non considerati nell’istruttoria originaria e sui quali l’impresa non abbia potuto esercitare il contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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