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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38391/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Modena ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a Godwin Ese, ritenendo la "originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito" previste dagli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente ha impugnato il decreto sostenendo che il Tribunale ha considerato variazioni reddituali intervenute dopo la definizione del processo, mentre la legge richiede di considerare solo le variazioni intervenute anteriormente alla definizione del procedimento. Inoltre ha dedotto che, in presenza di conflitto di interessi con un convivente, va considerato solo il reddito personale e non quello del familiare convivente (ex compagna, persona offesa). Si allegano i fatti processuali rilevanti: istanza di ammissione presentata il 5/05/2021; processo definito con patteggiamento irrevocabile il 30/10/2021; la variazione reddituale riguardava il periodo d'imposta 2020.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato e rinviando il procedimento al Tribunale di Modena per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della revoca del patrocinio a spese dello Stato per variazioni reddituali, si devono considerare solo le modifiche intervenute anteriormente alla data di definizione del procedimento; le variazioni sopravvenute dopo la definizione non possono giustificare la revoca. Inoltre ha sottolineato che, quando il convivente è persona offesa e vi è conflitto di interessi, il reddito del convivente non deve essere sommato a quello del richiedente nella determinazione del requisito reddituale. Infine ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha motivato adeguatamente la sopravvenuta mancanza dei presupposti riferiti al periodo d'imposta e si è limitato a richiamare la nota dell'Agenzia delle Entrate; per tali ragioni è disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    art. 76 D.P.R. n. 115/2002

    Definisce i limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che la verifica del loro rispetto non può basarsi su variazioni intervenute dopo la definizione del processo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 92

    art. 92 D.P.R. n. 115/2002

    Inserito tra le norme che definiscono i requisiti reddituali; la Corte ha richiamato la necessità di riferire la verifica al periodo di imposta pertinente e di non sommare il reddito del convivente quando questi è persona offesa in conflitto di interessi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, comma 1, lett. d)

    art. 112, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine entro il quale l'ufficio finanziario può chiedere la revoca (fino a cinque anni dalla definizione del procedimento); la Corte ha interpretato che, pur essendo prevista la possibilità di richiesta entro cinque anni, le variazioni reddituali rilevanti devono riferirsi al periodo anteriore alla definizione del processo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79

    art. 79 D.P.R. n. 115/2002

    Regola l'obbligo dell'istante di comunicare le variazioni reddituali fino alla definizione del processo; la Corte ha ricordato che l'obbligo di comunicazione cessa con la definizione del procedimento e che dopo tale momento il beneficiario non è tenuto a comunicare nuove variazioni.

  • Testo unico spese di giustizia

    T.U. spese giustizia (art. 76 commi 2 e 4 richiamati in motivazione)

    Prevede regole sulla determinazione del reddito e, in caso di conflitto di interessi con conviventi, l'utilizzo del solo reddito personale; la Corte ne ha richiamato il principio applicandolo alla fattispecie in cui il convivente è persona offesa.

Massime di principio

  • Per la revoca del patrocinio a spese dello Stato si considerano solo le variazioni reddituali verificatesi anteriormente alla data di definizione del processo; le variazioni intervenute dopo la definizione non possono giustificare la revoca.
  • L'obbligo del beneficiario di comunicare variazioni reddituali sussiste soltanto fino alla definizione del processo; cessata la definizione, il beneficiario non è più tenuto a ulteriori comunicazioni.
  • L'ufficio finanziario può presentare richiesta di revoca entro cinque anni dalla definizione del procedimento, ma la rilevanza reddituale deve comunque riferirsi al periodo precedente alla chiusura del processo.
  • Quando il convivente è persona offesa e sussiste conflitto di interessi, il reddito del convivente non deve essere sommato a quello del richiedente ai fini della determinazione del requisito reddituale per il patrocinio gratuito.
  • I provvedimenti di revoca devono motivare specificamente la sopravvenuta mancanza dei presupposti e riferire chiaramente il periodo d'imposta e i dati reddituali su cui si fondano; una mera richiamata a nota dell'Agenzia delle Entrate senza adeguata motivazione è insufficiente.

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