Cassazione Penale, Sentenza n. 42887/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, riformando l'assoluzione del giudice di pace, le ha condannate al risarcimento dei danni. Il motivo principale denunciato è vizio di motivazione: la sentenza di appello non ha fornito una valutazione rigorosa e motivata delle prove dichiarative, limitandosi a richiamare orientamenti di legittimità senza ricostruzione dei fatti né espressa valutazione della coerenza e concordanza delle dichiarazioni, e non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con il nuovo esame della persona offesa la cui testimonianza era decisiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice d'appello che revochi una sentenza di assoluzione basata su valutazioni di prove dichiarative deve procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen., comma 3 e 3-bis). Nel caso di specie l'appello ha fatto una diversa valutazione dell'attendibilità della testimonianza della persona offesa senza rinnovarne l'esame; perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6, par. 3, lett. d)
Impone che l'imputato abbia la possibilità di esaminare o far esaminare i testimoni a carico; tale principio è invocato per richiedere che, se in appello si rivede la valutazione di prove dichiarative decisive, venga rinnovata l'istruzione per consentire l'esame delle stesse dichiarazioni
Codice di procedura penale - art. 603
Il comma 3 autorizza il giudice d'appello a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; il comma 3-bis (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) prescrive la rinnovazione dell'istruzione nel caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa
art. 1, comma 58 (introduzione comma 3-bis art. 603 c.p.p.)
Ha introdotto nel codice la specifica previsione che obbliga alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando la riforma dell'assoluzione si fonda su diversa valutazione della prova dichiarativa
Giurisprudenza Sezioni Unite (Cremonini, Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021)
Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021
Ha stabilito il principio che il giudice d'appello non può riformare l'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive senza rinnovare l'istruzione dibattimentale; principio applicabile anche quando la riforma è limitata agli effetti civili
Massime di principio
- Se l'appello riforma un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di testimonianze decisive, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale e a far esaminare nuovamente i soggetti che hanno reso quelle dichiarazioni, anche d'ufficio
- La rinnovazione dell'istruzione è obbligatoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotto dalla legge n. 103/2017, quando la questione riguarda la valutazione della prova dichiarativa
- La mancata rinnovazione dell'istruzione, se la riforma si fonda su diversa valutazione di dichiarazioni decisive, comporta l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio per nuovo giudizio
- Il principio è valido anche quando la riforma dell'assoluzione riguarda soltanto gli effetti civili (condanna al risarcimento): il giudice deve comunque rinnovare le dichiarazioni decisive
- In casi analoghi, difensori e parte civile devono sollecitare espressamente l'assunzione della prova mediante rinnovazione; il giudice d'appello, invece, deve motivare compiutamente l'apprezzamento della credibilità se decide di non disporre la rinnovazione
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