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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (detenzione ed esibizione di patente e carta d'identità false) con contestata continuazione con reati previsti dagli artt. 477-482 cod. pen.; censura principale relativa a vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69, quarto comma, cod. pen. e questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, nella parte che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma), per violazione dei principi di offensività e di proporzionalità della pena (art. 25, secondo comma, e art. 27, terzo comma, Cost.), posto che il fatto è stato descritto come di lieve offensività ("semplice uso di documenti falsi").

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale ma non non manifesta l'infondatezza della stessa: ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, solo in presenza di peculiari situazioni che rendono necessario un riequilibrio (p.es. attenuanti ad effetto speciale o chiari casi di sproporzione dovuti a regime edittale eccezionalmente aspro). Nel caso di specie l'art. 497-bis, primo comma, prevede una forbice sanzionatoria da due a cinque anni che consente adeguata discrezionalità al giudice per calibrare la pena; perciò non si rileva violazione dei principi costituzionali denunziati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    art. 497 bis, primo comma, cod. pen.

    Rilevato come norma che punisce il possesso ed esibizione di documenti di identificazione falsi; la Corte ha considerato la forbice sanzionatoria (due-cinque anni) sufficiente a garantire la proporzionalità della pena e la possibilità di calibrarla anche in presenza di recidiva.

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Richiamati come norme relative ai reati di falsificazione e titoli falsi; qui citati in riferimento alla contestazione della continuazione con il reato di cui all'art. 497-bis.

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    art. 81, quarto comma, cod. pen.

    Applicato per l'aumento di pena per continuazione; la Corte d'appello ha ritenuto che l'aumento previsto fosse il minimo applicabile nella fattispecie.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul regime delle circostanze attenuanti; il Collegio non ha ritenuto che la richiamata norma, considerata insieme ad altre, potesse sovvertire l'applicazione dell'art. 69, quarto comma, nella situazione concreta.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Norma che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte di Cassazione ha ritenuto la disposizione compatibile con la Costituzione nel caso di specie, salvo casi particolari in cui la struttura sanzionatoria renderebbe necessaria una deroga per evitare manifesta sproporzione.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Regola la recidiva reiterata come circostanza aggravante; la Corte ha osservato che la recidiva presuppone correlazione con il fatto commesso e non un mero stato soggettivo.

  • art. 63, terzo comma, cod. pen.

    art. 63, terzo comma, cod. pen.

    Citato in relazione alle pronunce della Corte costituzionale: attenuanti ad 'effetto speciale' (diminuzioni superiori a un terzo) sono state oggetto di precedenti decisioni di illegittimità, ma nel caso in esame si trattava di attenuanti generiche.

  • art. 89 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale come esempio di diminuente la cui natura peculiare (vizio parziale di mente) ha giustificato in altri casi una diversa valutazione della prevalenza sulle aggravanti.

  • art. 116, secondo comma, cod. pen.

    art. 116, secondo comma, cod. pen.

    Esempio citato dalla giurisprudenza costituzionale di attenuante comune che, per specialità della fattispecie, assolve a funzione riequilibratrice e ha determinato precedenti dichiarazioni di illegittimità dell'art. 69, quarto comma.

  • art. 25, secondo comma Cost.

    art. 25, secondo comma, Cost.

    Invocato dal ricorrente per violazione del principio di offensività; la Corte ha ritenuto assente il contrasto tra tale principio e l'applicazione dell'art. 69, quarto comma, nel caso concreto.

  • art. 27, terzo comma Cost.

    art. 27, terzo comma, Cost.

    Principio di proporzionalità della pena: la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione, atteso il margine di discrezionalità garantito dalla norma incriminatrice e l'assenza di un regime edittale eccezionalmente aspro che richiederebbe riequilibrio.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 convertito con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Normativa procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sulla questione sostanziale di costituzionalità.

Massime di principio

  • Per ottenere una pronuncia favorevole sulla incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, occorre dimostrare che la sua applicazione determina una manifesta sproporzione rispetto alla gravità del fatto; non basta l'asserita "lieve offensività" se il quadro edittale lascia adeguata discrezionalità al giudice.
  • La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali deroghe al bilanciamento delle circostanze principalmente quando sono in gioco attenuanti ad effetto speciale o quando il regime edittale è eccezionalmente aspro e riduce fortemente la possibilità di adeguare la pena alla reale offensività.
  • In casi di recidiva reiterata il giudice valuta la correlazione tra la pregressa condotta e il fatto attuale: la sola condizione di recidiva non è un mero stato soggettivo ma deve avere nesso con il reato commesso.
  • Quando la norma incriminatrice prevede una forbice sanzionatoria ampia, è più difficile convincere il giudice di cassazione che l'applicazione dell'art. 69, quarto comma, comporti una violazione dei principi di proporzionalità e offensività.
  • Per sollevare efficacemente questione di legittimità costituzionale in Cassazione è necessario superare la soglia della non manifesta infondatezza: occorre sviluppare argomentazione comparativa e fattuale che evidenzi la straordinarietà della situazione e i concreti effetti di sproporzione.
  • Nel formulare ricorso è utile richiamare precedenti della Corte costituzionale con situazioni fattuali effettivamente analoghe (p.es. diminuenti speciali o regime edittale anomalo), mostrando perché il caso concreto rientri in quelle eccezioni.

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